Riassunto
Spese giudiziali in materia penale - Condanna dell'imputato al pagamento - Condanna per taluni reati e proscioglimento per altri - Imputazione di spese relative ad un particolare incombente istruttorio - Impugnazione - Rigetto (...)
Vedere l´intero contenuto di questo documento
Riassunto
Giurisprudenza di merito
CORTE DI APPELLO DI BRESCIA Sez. I, ord. 9 giugno 2005, n. 47. Pres. Apicella - Est. Mazza - Imp. Rovetta. Spese giudiziali in materia penale - Condanna dell'imputato al pagamento - Condanna per taluni reati e proscioglimento per altri - Imputazione di spese relative ad un particolare incombente istruttorio - Impugnazione - Rigetto. Qualora l'importo delle spese processuali relative ad un procedimento, in cui l'imputato sia stato assolto per alcuni capi di imputazione e condannato per altri, sia per gran parte dovuto ad una consulenza tecnica particolarmente complessa, da cui sia scaturita la decisione di condannarlo soltanto per alcuni dei reati contestati, non potendosi procedere ad una suddivisione del suddetto costo in base ad un calcolo percentuale mutuato dal rapporto aritmetico tra il numero delle imputazioni originariamente contestate e quello dei reati per i quali è intervenuta la condanna, ne deriva che all'imputato dovrà essere richiesta la totalità dell'importo della consulenza. (C.p.p., art. 535) (1). (1) In senso contrario si segnala Cass. pen., sez. I, 31 ottobre 1990, Ferrari, in questa Rivista 1991, 765 secondo cui la condanna alle spese costituisce un effetto naturale della sentenza di condanna penale ed a questa consegue di diritto. Non può, perciò, essere accettata la tesi secondo la quale la condanna alle spese è indivisibile, pur se la delcaratoria di responsabilità riguarda solo alcuni reati, mentre per altri interviene il proscioglimento: in questo caso, proprio perché l'obbligo del pagamento delle spese processuali è una conseguenza della condanna penale, non può tale obbligo essere riferito alle spese dell'intero procedimento, ma soltanto a quelle che sono state affrontate per il reato o per i reati per i quali è stata inflitta la pena (nell'affermare il principio di cui in massima la cassazione ha anche evidenziato che la disciplina contenuta nell'art. 535 c.p.p. in tema di spese ha solo inteso esplicitare meglio una regola già dettata dall'art. 488 c.p.p. abrogato). In argomento anche Cass. pen., sez. IV, 29 marzo 1996, Schiano, ivi 1996, 1162, secondo cui, per spese processuali si intende indicare quelle spese particolari richieste per il compimento o il perfezionamento di singoli e specifici atti necessari per lo svolgersi del processo. Ne discende che le spese processuali sono spese che necessariamente devono essere affrontate se si vuole che il processo, come tale, abbia vita, e dalle quali vanno distinte quelle che sono spese giudiziarie, ma non spese indispensabili per il processo, non spese processualmente inderogabili. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - La Corte si trova ad esaminare una istanza avanzata da Rovetta Camillo tendente ad ottenere la revoca dell'invito di pagamento delle spese processuali relative ad un procedimento definito con sentenza di questa Corte in data 31 maggio 2004 (pronunciata in parziale riforma della sentenza in data 16 settembre 1999 del Tribunale di Brescia), con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione in relazione a taluni dei reati contestatigli (mentre da altre imputazioni era stato assolto e per altre ancora era stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale). L'istante, in particolare, richiamato il principio normativo di cui all'art. 535 secondo cui vanno poste a carico del condannato solo le spese relative ai reati cui la condanna si riferisce, rappresenta: - che l'importo di cui all'invito notificatogli (euro 87.718,67) «è quasi integralmente relativo al costo della consulenza tecnica effettuata per incarico del pubblico ministero durante le indagini preliminari ed avente per oggetto numerosi reati fallimentari»; - che da molti di tali reati egli era stato poi assolto in primo o in secondo grado (tanto che la condanna definitiva si riferisce solo a nove reati contro i ventinove di cui ea stato complessivamente imputato). Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'istanza non possa essere accolta. L'incarico di svolgere la consulenza di cui sopra (che ha riguardato una enorme mole di scritture e documenti contabili relativi a più società fallite di notevoli «dimensioni») ha, invero, portato a individuare tutta una serie di ipotesi di reato, in relazione alle quali è poi intervenuta in parte condanna e in parte assoluzione (o declaratoria di improcedibilità). Orbene, ritiene la Corte che, a fronte di una tale situazione, fermo restando il principio di diritto ricordato dall'istante (da ritenersi implicitamente richiamato nella statuizione, contenuta nella sentenza di primo grado, con la quale il Rovetta e altri venivano condannati al pagamento delle spese processuali), non sia possibile scindere il costo della consulenza individuando la parte riferibile ...
Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
