Giurisprudenza di merito

Archivio della nuova procedura penaleNumero 3-2005, Giugno 2005

Legato come :

Riassunto


Prova penale - Documenti e scritture - Dichiarazioni anonime - Utilizzabilità - Divieto - Ragioni - Difesa e difensori - D'ufficio - Liquidazione del compenso - Costi della procedura (...)

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Riassunto


Giurisprudenza di merito

CORTE DI ASSISE DI S. MARIA C.V 11 febbraio 2004. Pres. Cosentino - Est. Corbo - Imp. Schiavone.

Prova penale - Documenti e scritture - Dichiarazioni anonime - Utilizzabilità - Divieto - Ragioni.

Il divieto di cui all'art. 240 c.p.p. risponde all'esigenza di garantire il controllo sulla genuinità e sull'affidabilità delle fonti di prova; esso, pertanto, riguarda l'efficacia dimostrativa delle dichiarazioni anonime per il loro contenuto rappresentativo, ma non preclude la possibilità di provare il semplice fatto storico dell'esistenza, in un dato momento, di un documento anonimo, ovviamente nella parte in cui questo non rilevi per il suo profilo narrativo. (C.p.p., art. 240) (1).

(1) Per utili riferimenti sul punto, si veda Cass. pen., sez. III, 26 settembre 1997, Sirica, in questa Rivista 1997, 642.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - L'istanza avanzata dalla Difesa deve essere solo parzialmente accolta.

Il P.M. ha prodotto, alle udienze del 14 gennaio 2004 e del 28 gennaio 2004, due documenti anonimi, uno manoscritto con caratteri a stampatello e l'altro dattiloscritto, i quali risultano consegnati ad ufficiali di P.G. della Stazione C.C. di Villa Literno in data 28 marzo 1989 da Ciliento Paolo, padre di Ciliento Bruno Salvatore, vittima dell'omicidio per cui si procede (cfr. verbale di consegna del 28 marzo 1989).

La difesa, sul rilievo che si tratta di documentazione di provenienza anonima, ne ha chiesto la declaratoria di inutilizzabilità.

Il P.M., invece, ha dedotto che trattasi di documenti legittimamente acquisibili al fascicolo del dibattimento perché costituenti corpo del reato e comunque la cui provenienza è riconducibile a persone determinate, all'esito di accertamenti tecnici espletati nella fase delle indagini preliminari.

La prima asserzione del P.M., però, non è assolutamente condivisibile, poiché le due lettere anonime, precedendo temporalmente l'omicidio, non possono in alcun modo essere ritenute «cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso» ovvero «cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo», secondo la chiara definizione che l'art. 253, comma 2, c.p.p. dà della nozione di «corpo del reato». Il secondo rilievo del P.M., poi, non può essere accolto poiché nulla è stato allegato dal magistrato requirente circa modalità ed esito degli accertamenti tecnici espletati.

Ciò posto, deve osservarsi che i documenti di cui si è chiesta l'acquisizione sono sì anonimi; non può dirsi, però, che entrambi contengano quelle che tecnicamente sono definibili «dichiarazioni anonime».

È opportuno premettere, infatti, che l'art. 240 c.p.p. non vieta l'acquisizione di documenti anonimi, bensì di «documenti che contengono dichiarazioni anonime». Tale disposizione, nell'assoluta assenza di precedenti giurisprudenziali editi, è stata interpretata dalla dottrina come precetto normativo che ammette l'acquisibilità di documenti anonimi non dichiarativi, quali, ad esempio, le fotografie.

Se tale è l'interpretazione che deve darsi alla suddetta disposizione, però, è evidente che possono essere ritenute acquisibili anche quei documenti che consistono in enunciati linguistici non narrativi, ma che hanno la funzione di fatto-comportamento, come ad esempio scritti o discorsi fonoregistrati contenenti frasi minatorie prive di qualsiasi contenuto rappres...

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