Riassunto
Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione - Legittimazione passiva - Esclusione - Sinistro causato da trattore anteriormente al 1º ottobre 1993 - Obbligo di assicurazione della responsabilità civileEsclusione - Conseguenze (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di merito
CORTE DI APPELLO CIVILE DI SALERNO 10 marzo 2005, n. 173. Pres. Ferrante - Est. Siani - Assicurazioni Generali spa (avv. Rosapepe) c. Gorga (avv. Sofia) ed altri. Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione - Legittimazione passiva - Esclusione - Sinistro causato da trattore anteriormente al 1º ottobre 1993 - Obbligo di assicurazione della responsabilità civileEsclusione - Conseguenze. Poiché per le macchine agricole (nella specie trattore) anteriormente all'entrata in vigore degli artt. 193 e 237, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con D.L.vo n. 285/92, non vi è obbligo di assicurazione della responsabilità civile secondo la disposizione dell'allora vigente art. 5 L. n. 990/69, gli eventuali danneggiati in sinistri causati da tali macchine agricole nel vigore dell'art. 5 citato non hanno azione diretta nei confronti dell'assicurazione del danneggiante e, posta in liquidazione coatta amministrativa la compagnia di assicurazione presso la quale, a titolo volontario, il proprietario del trattore ha stipulato l'assicurazione del medesimo, il FGVS e, in suo luogo, l'impresa designata ex art. 20 L. n. 990/69, non hanno legittimazione passiva. Da tutto ciò consegue che i danneggiati possono agire soltanto nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 2054 c.c. e l'assicurato a titolo volontario ha la possibilità di chiamare in garanzia l'assicuratore affinché quest'ultimo adempia l'obbligazione assunta nei suoi confronti. (Nuovo c.s., art. 193; nuovo c.s., art. 237; c.c., art. 2054; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 20) (1). (1) Nello stesso senso, pur con riferimento all'assicurazione obbligatoria dei ciclomotori, v. Cass. civ. 26 novembre 2003, n. 18053, in questa Rivista 2004, 386 e Cass. civ. 27 novembre 2001, n. 15030, ivi 2002, 189. Per riferimenti in ordine all'esclusione per le macchine agricole dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile, nel regime antecedente al nuovo codice della strada, v. Cass. civ. 5 agosto 1997, n. 7217, ivi 1997, 885. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto notificato il 14 gennaio 1995, Antonio Gorga, Sofia Gorga e Rosa Guarracino avevano convenuto innanzi al Tribunale di Salerno Anastasio Guarracino, Gennaro Ricco, Ezio Reina, la Tirrena Assicurazioni spa in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore pro-tempore, esponendo che: il 12 novembre 1988, in Albanella, Anastasio Guarracino, il Ricco ed il Reina stavano procedendo a raddrizzare il pilastro di cemento del cancello della proprietà Verrone tendendo con un trattore di proprietà del Guarracino una corda d'acciaio legata alla sommità del pilastro, in modo che detta corda si poneva di traverso ed in senso obliquo risposto alla strada S. Sofia sbarrando l'intera carreggiata; sopraggiungeva Francesco Gorga alla guida di una Vespa 50 e - non avendo scorto la corda, non segnalata - urtava contro la stessa, cadeva e riportava lesioni che lo conducevano alla morte; si era aperto procedimento penale a carico di Anastasio Guarracino, del Reina, del Ricco e di Domenico Verrone, con costituzione di parte civile dei deducenti, eredi del defunto (figli i primi due, moglie la terza), con citazione della Tirrena Assicurazioni spa, quale responsabile civile, in quanto assicuratrice del trattore di proprietà di Anastasio Guarracino, tg. SA/15976; il processo penale era stato d...
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