Giurisprudenza di merito




Riassunto


Assicurazione obbligatoria - Contratto di assicurazione - Clausole vessatorie - Individuazione. (...)

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Riassunto


Giurisprudenza di merito

CORTE DI APPELLO CIVILE DI ROMA 7 maggio 2002. Pres. Miraglia - Est. Marmo - A.N.I.A. (avv.ti Volpe, Putzolu e Russo) c. Nuova Tirrena Spa (avv.ti Bosco e Monaco) e Cittadinanzattiva (avv. Macario)

Assicurazione obbligatoria - Contratto di assicurazione - Clausole vessatorie - Individuazione.

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono da considerare vessatorie ai sensi degli artt. 1469 bis s.s. c.c.: a) la clausola che prevede il recesso unilaterale della compagnia di assicurazione dopo ogni sinistro; b)la clausola che prevede la disdetta da inviarsi novanta o sessanta giorni prima della scadenza del contratto; c)la clausola che prevede deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, con ricorso obbligatorio, in caso di disaccordo delle parti, ad un arbitro; d)la clausola che prevede deroghe alla competenza territoriale. (C.c., art. 1469 bis; c.c., art. 1469 quinquies) (1).

(1) Fattispecie interessante sulla quale non si rinvengono precedenti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato nel dicembre 1997 il Movimento Federativo Democratico conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e la Spa Nuova Tirrena chiedendo al tribunale di accertare l'abusività delle clausole elencate nell'atto di citazione e, conseguentemente, di inibire all'A.N.I.A. e alla Nuova Tirrena Spa l'utilizzazione, sia nei rapporti già in vigore sia nei rapporti futuri, delle clausole che avesse ritenute vessatorie, anche d'ufficio, con ordine di rettifica indirizzato alla clientela della Nuova Tirrena ed alle imprese associate all'A.N.I.A., nonché con ordine di pubblicazione della sentenza su quotidiani nazionali.

A sostegno della domanda deduceva che la predisposizione di condizioni generali di contratto da parte dell'A.N.I.A. e la Nuova Tirrena Spa utilizzavano, in diverse polizze assicurative, numerose clausole da qualificarsi come vessatorie ai sensi degli artt. 1469 ss. c.c.

Si costituivano le convenute.

L'A.N.I.A. eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del Movimento Federativo Democratico, in quanto, secondo quanto previsto nello statuto dell'ente, non rientrava nelle finalità dello stesso la tutela del consumatore, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, quale associazione fra imprese, non utilizzava né poteva utilizzare condizioni generali di contratto.

Precisava in proposito che le «condizioni generali» da essa elaborate, che l'attore definiva raccomandazioni o sollecitazioni alle imprese di assicurazione associate, avevano soltanto un valore indicativo e costituivano un servizio per le associate nell'ambito delle finalità di studio e di ricerca in materia assicurativa.

Eccepiva poi la carenza di legittimazione ad agire ed il difetto di legittimazione attiva del Movimento Federativo Democratico in ordine alle clausole inserite in polizze che, per definizione, erano dirette ad assicurare esclusivamente i rischi d'impresa ed in particolare le polizze «danni indiretti», «responsabilità civile inquinamento» e «responsabilità civile prodotti».

Nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda sotto i seguenti profili: in più casi le condizioni generali dell'A.N.I.A., indicate dall'attore erano state superate da altre condizioni generali o modelli contrattuali elaborati e diffusi a seguito della direttiva comunitaria n. 93/13, che aveva preceduto la legge 52/96 (così la clausola di recesso dopo ogni sinistro, la clausola di indicizzazione, la clausola che subordina il pagamento dell'indennizzo alla prova da parte dell'assicurato di non aver agito con dolo o colpa grave, la clausola di esclusione del risarcimento dei danni inerenti il valore di affezione, artistico o scientifico delle cose assicurate).

Contestava poi la vessatorietà di tutte le clausole indicate dal Movimento Federativo Democratico e rilevava che comunque la rettifica delle clausole in contestazione richiesta dall'attore non era prevista da alcuna norma, sicché il giudice doveva limitarsi a valutare l'efficacia o meno delle clausole e poteva disporre l'inibitoria soltanto in ordine a quelle di cui avesse riscontrato il contrasto con le norme poste a tutela del consumatore.

Si costituiva anche la Spa Nuova Tirrena ed eccepiva anch'essa il difetto di legittimazione attiva del Movimento Federativo Democratico.

Nel merito precisava di aver predisposto, sin dal luglio 1995, appendici di polizza che tenevano conto della novità della direttiva comunitaria del 1994, e per la polizza «responsabilità civile auto», «furto e incendio auto» e si opponeva anch'essa alla richiesta di rettifica delle clausole in quanto non prevista da alcuna norma.

Con note ex art. 183 c.p.c. il Movimento Federativo Democratico dichiarava di este...

Vedere l´intero contenuto di questo documento


Se sei già cliente di vLex, accedi qui



Caricando preview dellarticolo...cerrar