Giurisprudenza di merito
Archivio delle locazioni e del condominio › Numero 1-2004, Gennaio 2004
Legato come :
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Legato come :Riassunto
Canone - Patti contrari alla legge - Ripetizione delle somme - Termine decadenziale ex art. 79 L. n. 392/78 - Dies a quo - Nel caso in cui per l'immobile già locato nella vigenza dell'equo canone sia intervenuto un nuovo contratto non più soggetto a quella normativa - Individuazione (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di merito
TRIBUNALE DI ROMA Sez. V, 31 ottobre 2003, n. 34903. Est. Salvadori - Terenzi (avv. Petrucci) c. Cicinelli (avv. Giunta) ed altro. Canone - Patti contrari alla legge - Ripetizione delle somme - Termine decadenziale ex art. 79 L. n. 392/78 - Dies a quo - Nel caso in cui per l'immobile già locato nella vigenza dell'equo canone sia intervenuto un nuovo contratto non più soggetto a quella normativa - Individuazione. Laddove per un immobile già in precedenza locato ex lege n. 392/78 sia intervenuto un nuovo contratto non più soggetto alla normativa sull'equo canone (nella specie patti in deroga), la decorrenza del termine semestrale di decadenza per la ripetizione dei canoni corrisposti in misura ultralegale di cui all'art. 79 legge cit. va rapportata non alla data della «materiale» riconsegna dell'immobile, bensì a quella di stipulazione del nuovo contratto non più assoggettato a quella normativa. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79) (1). (1) Per un'ampia panoramica relativa alla giurisprudenza formatasi sotto l'esclusivo vigore della L. n. 392/78 relativamente all'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di cui all'art. 79 legge cit., individuato nel momento della «materiale» riconsegna dell'immobile, cfr. SFORZA FOGLIANI C., BAGLIONI R., MAGLIA S., Il codice delle locazioni, Ed. La Tribuna, Piacenza 2004, sub art. 79 della legge sull'equo canone. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso depositato il 28 dicembre 2000, Terenzi Loretta esponeva quanto segue: - nel giugno 1990, De Sivo Vincenzo aveva ottenuto in locazione ad uso abitativo l'appartamento sito in Roma, via Divisione Torino 114, int. 6, appartenente a Cicinelli Angelo per il canone mensile di lire 1.500.000; - i pagamenti venivano effettuati in contanti e non venivano quietanzati con rivevuta; - dal dicembre 1996, a causa di problemi insorti fra l'esponente ed il coniuge De Sivo Vincenzo, era stata la prima a provvedere al versamento del canone a mezzo di assegno bancario inviato con raccomandata A/R; - intervenuta nel giugno 1997, la separazione fra i coniugi De Sivo era stata comunicata al locatore ai fini della successione della Terenzi nel contratto; - l'incontro tenutosi, nel settembre 1997, fra il Cicinelli e l'esponente per concordare il rinnovo del contratto con aumento del canone o la vendita dell'immobile non aveva avuto esito; - nel maggio del 2000 il locatore le aveva, quindi, comunicato l'intenzione di vendere l'immobile e le aveva chiesto di conoscere le sue intenzioni; - il rapporto rientrava nella normativa di cui agli artt. 12- 24, L. 392/78; - il canone versato era superiore a quello determinato ai sensi degli articoli richiamati sicché era creditore della somma di lire 128.386.426. Chiedeva, quindi, che, previo accertamento dell'equo canone relativo alla locazione inter partes, il Cicinelli venisse condannato alla restituzione della «somma di lire 128.386.426 quali differenze canoni locazione». Chiedeva, in via subordinata, la somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, in ogni caso con rivalutazione ed interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo. Costituitosi, Cicinelli Angelo invocava l'applicazione della L. 359/92, l'inefficacia dell'art. 79, L. 392/78 e comunque la decadenza della controparte dall'azione di ripetizione spiegata; eccepiva la prescrizione del diritto azionato; deduceva l'inammissibilità della domanda per mancanza di una domanda di simulazione; in subordine contestava i conteggi ex adverso predisposti. Chiedeva, pertanto: a) la reiezione delle domande spiegate dalla Terenzi perché inammissibili, prescritte e comunque infondate e, in via riconvenzionale, «se del caso», l'accertamento dell'applicabilità della L. 359/92 e, ai fini della determinazione del canone, degli artt. 23 e 24, L. 392/78; b) la declaratoria in ogni caso del difetto di legittimazione attiva per le vicende relative al rapporto di locazione inter partes per periodi anteriori al marzo 1998 o comunque in subordine all'aprile 1997; c) nel caso di applicazione della L. 392/78, la determinazione del canone legale nella misura indicata nella memoria nonché del «periodo in cui tale determinazione interessa la ricorrente». Con ordinanza del 5 febbraio 2002 veniva disposta la riunione al giudizio di quello recante il n. 50507/01 intrapreso dal Cicinelli onde ottenere la convalida dello sfratto per morosità intimato alla Terenzi o in subordine della licenza per finita locazione. Con la stessa ordinanza veniva disposta la chiamata in causa dell'originario conduttore, De Sivo Vincenzo che, costituitosi, si rimetteva al tribunale per la qualificazione giuridica della locazione oggetto di causa; in via riconvenzionale e nell'ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di convalidare lo sfratto intimato o la licenza...
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