Giurisprudenza di merito

Rivista penaleNumero 10-2004, Ottobre 2004

Legato come :

Riassunto


Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Istanza - Presentazione di autocertificazione - Falsa dichiarazione - Inidoneità offensiva - Insussistenza del reatoCondizioni (...)

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Riassunto


Giurisprudenza di merito

I

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Sez. II, 18 marzo 2004, n. 513. Pres. Leo - P.M. D'Amico - Ric. X.

Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Istanza - Presentazione di autocertificazione - Falsa dichiarazione - Inidoneità offensiva - Insussistenza del reatoCondizioni.

L'autocertificazione corredante l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato non integra «falsità dichiarativa» quando per l'inidoneità offensiva dell'azione e per l'intrinseca assenza del fatto punibile non si realizza una concreta lesione del bene giuridico tutelato. (L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 5; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 78; c.p., art. 49).

II

TRIBUNALE DI CATANZARO Uff. Gip, 9 aprile 2003, n. 192. Est. Baudi - Imp. B.C. e altro.

Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Istanza - Falsità delle dichiarazioni reddituali contenute nell'autocertificazione - Rilevanza penale - Condizioni - Fattispecie.

Nel caso di istanza di ammissione al gratuito patrocinio, assume rilevanza la falsità delle dichiarazioni dell'interessato nell'autocertificazione, in ordine alla sussistenza delle prescritte condizioni di reddito per il beneficio richiesto, qualora vi sia l'idoneità dell'enunciato a ledere la fede pubblica avuto riguardo allo specifico contesto d'uso sia nella materializzazione storica che nella sua proiezione e dimensione. (Fattispecie in cui si è ritenuto irrilevante la mancata allegazione all'autocertificazione dei documenti comprovanti la proprietà di autoveicolo dell'interessato, in quanto di valore insufficiente a oltrepassare il limite della prevista soglia di ammissibilità). (L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 5; D.P.R: 30 maggio 2002, n. 115, art. 78; c.p., art. 49).

I

FATTO E DIRITTO. - Nei motivi d'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe il P.G. ha dedotto che aveva errato il Gup nel mandare assolti gli odierni imputati.

In effetti non poteva ritenersi la innocuità del falso in base alla irrisorietà del valore del bene non denunziato. Secondo la giurisprudenza vi era falso innocuo nel momento in cui il documento non era necessario e quindi inutile. Andava ritenuta la inoffensività della falsa dichiarazione solo quando la forza probante di questa doveva escludersi per caratteri ad essa propri e non per le vicende che il mezzo potesse subire nel corso ulteriore del processo. In ogni caso il primo giudice aveva trascurato che il tribunale di sorveglianza aveva revocato il provvedimento di ammissione del Berlingeri al patrocinio a spese dello Stato concludeva per la condanna dei prevenuti alla pena richiedenda dal P.G. di udienza.

All'odierna udienza celebrata nella contumacia dei prevenuti, il gravame veniva discusso; P.G. e difesa concludevano come in epigrafe riportato.

La statuizione del primo giudice appare fondata e non meritevole di censura.

È opportuno ricordare come la giurisprudenza della S.C. abbia fornito un indirizzo, abbastanza consolidato, che evidenzia come vi sia insussistenza del falso penalmente rilevante nel momento in cui la falsa dichiarazione sia inutile, non sia, cio&egrave...

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