Giurisprudenza di merito

Rivista penale - Numero 4-2004, Aprile 2004

Casa Editrice La Tribuna

Legato come :



Riassunto


Giudice penale - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento - Gup quale giudice che ha applicato la misura cautelare - Applicazione del principio di incompatibilità per le situazioni processuali c.d. «esaurite»Esclusione (...)

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Riassunto


Giurisprudenza di merito

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA 18 febbraio 2004, n. 82. Pres. Verrina - Est. Muscato - Imp. Cecchini.

Giudice penale - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento - Gup quale giudice che ha applicato la misura cautelare - Applicazione del principio di incompatibilità per le situazioni processuali c.d. «esaurite»Esclusione.

Concussione - Estremi - Concorso nel reato - Concorso dell'estraneo - Contributo causale del privato nell'ideazione o rafforzamento del proposito criminoso del pubblico ufficiale - Configurabilità - Fondamento.

La pronuncia di illegittimità costituzionale, pur esplicando i suoi effetti anche retroattivamente, esclude che si applichi anche alle situazioni giuridiche e processuali «esaurite», vale a dire quelle che non possono essere modificate o rimosse. Poiché dal coordinamento tra gli articoli 38 e 34 del codice di procedura penale è desumibile che la funzione della ricusazione rimanga circoscritta nell'ambito di un grado del procedimento, deve ritenersi esaurita la situazione processuale quando la causa di incompatibilità sia insorta sulla scorta di una pronuncia della Corte costituzionale, in epoca successiva alla chiusura del grado del procedimento cui l'incompatibilità si riferisce. (Fattispecie nella quale, nel corso dell'appello dell'imputato era stata dichiarata con sent. n. 432/95 Corte cost., l'incostituzionalità dell'art. 34 comma 2 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al dibattimento del giudice per le indagini preliminari che ha adottato nel procedimento una misura cautelare. In virtù di tale principio, la Corte ha risolto negativamente la questione della nullità della sentenza per la suddetta incompatibilità sollevata con eccezione sorta dopo la scadenza dei termini fissati per l'impugnazione). (C.p.p., art. 34) (1).

Ai fini della configurabilità del concorso nel reato «proprio» di concussione di un extraneus è necessario che questi, con la propria condotta o concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con le minacce o con altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per indurlo alla indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività che agendo sulla volontà di quest'ultimo faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso, ed in tal senso deve ritenersi che costituisca atto di concorso morale nel reato la promessa d'aiuto da prestarsi successivamente alla perpetrazione del reato, allorché abbia fatto sorgere o rafforzato il proposito delittuoso dell'agente. (C.p., art. 110; c.p., art. 379) (2).

(1) Nello stesso senso...

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