Giurisprudenza di merito

Rivista penaleNumero 10-2002, Ottobre 2002

Legato come :

Riassunto


Distruzione o sabotaggio di opere militari - Opera adibita al servizio delle Forze armate - Danneggiamento di roulotte adibita a deposito di attrezzi - Configurabilità del reato - Condizioni (...)

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Riassunto


Giurisprudenza di merito

CORTE DI ASSISE DI COSENZA 19 giugno 2002. Pres. ed est. Greco - Imp. Viola e altro.

Distruzione o sabotaggio di opere militari - Opera adibita al servizio delle Forze armate - Danneggiamento di roulotte adibita a deposito di attrezzi - Configurabilità del reato - Condizioni.

Configura reato di danneggiamento, e non di distruzione o sabotaggio di opere militari ex art. 253 c.p., la causazione di danni economicamente apprezzabili ad una roulotte, oggetto appartenente al demanio militare, destinato ad un pubblico servizio ed esposto per necessità o destinazione alla pubblica fede. (C.p., art. 253; c.p., art. 635) (1).

(1) La sentenza in epigrafe non affronta espressamente la questione se una roulotte possa costituire un'opera militare e per questo sottoposta alla tutela dell'art. 253 c.p. In argomento si veda Cass. pen., sez. I, 27 marzo 1992, Arbore ed altri, in questa Rivista 1993, 91, secondo cui, devono ritenersi «opere adibite al servizio delle Forze armate» quelle opere che, nate per una diversa destinazione, sono adoperate nell'interesse primario e per fini istituzionali delle Forze armate e ricevono la tutela penale perché raccolte nei depositi militari. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto che rientrasse nella categoria suddetta un elaboratore dati del Comando territoriale di Roma, utilizzato per il censimento degli iscritti nelle liste di leva, trattandosi di un bene impiegato direttamente per gli scopi primari delle Forze armate dello Stato).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con decreto del 20 novembre 2000 il Gip presso il Tribunale di Paola disponeva il giudizio immediato per Viola Salvatore e Marziano Fontana Luigi davanti al locale tribunale in relazione ai reati loro ascritti in rubrica.

Il Tribunale di Paola, rilevato che fra le imputazioni era compreso il reato di distruzione di opere militari ex art. 253 c.p., per il quale a norma dell'art. 5, lett. d), c.p.p., è prevista la competenza della corte d'assise, dichiarava con sentenza del 27 giugno 2001 la propria incompetenza disponendo la trasmissione degli atti al P.M.

Su richiesta del Procuratore della Repubblica lo stesso Gip di Paola disponeva, quindi, con decreto del 22 gennaio 2002, il giudiz...

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