Giurisprudenza di merito

Riassunto


Giudice penale - Ricusazione - Rigetto della richiesta di patteggiamento - Giudizio di merito sulla congruità della pena - Sussistenza - Mancata acquisizione degli atti del fascicolo del P.M. - Irrilevanza. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta- Parere negativo del P.M. - Poteri del giudice - Decisione sul patteggiamento - Decisione all'esito del dibattimento. - Giudice penale - Ricusazione - Dichiarazione - Atti del giudice ricusato - Atti istruttori - Validità (...)

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Riassunto


Giurisprudenza di merito

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA Sez. I, ord. 18 marzo 2003. Pres. ed est. Dodero - Imp. Calzavara ed altri.

Giudice penale - Ricusazione - Rigetto della richiesta di patteggiamento - Giudizio di merito sulla congruità della pena - Sussistenza - Mancata acquisizione degli atti del fascicolo del P.M. - Irrilevanza. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta- Parere negativo del P.M. - Poteri del giudice - Decisione sul patteggiamento - Decisione all'esito del dibattimento. - Giudice penale - Ricusazione - Dichiarazione - Atti del giudice ricusato - Atti istruttori - Validità.

Il giudice del dibattimento, il quale, investito della richiesta di applicazione della pena presentatagli prima dell'apertura del dibattimento, nelle forme e nei contenuti di cui all'art. 448 comma 1, secondo periodo, c.p.p., la rigetti, opera una valutazione di merito (nella specie sull'entità e congruità della pena richiesta dall'imputato) sulla causa, diventando incompatibile a svolgere il giudizio. In particolare, tale valutazione di merito, che ha generato l'incompatibilità, cui è seguita l'istanza di ricusazione poi accolta, prescinde dall'acquisizione (obbligatoria ex art. 136 att. c.p.p.) degli atti del fascicolo del P.M. che nella specie era mancata. (C.p.p., art. 37; c.p.p., art. 448; att. c.p.p., art. 136).

In tema di patteggiamento, qualora sull'istanza di applicazione della pena proposta in limine litis, ai sensi dell'art. 448 comma 1, secondo periodo, c.p.p., il P.M. esprima parere negativo, al giudice di primo grado sarebbe impedita l'immediata decisione sul patteggiamento richiesto, che potrà eventualmente essere applicato solo all'esito del dibattimento. (C.p.p., art. 448).

Ai sensi dell'art. 42 c.p.p., restano validi gli atti istruttori compiuti dal giudice ricusato sino all'accoglimento della ricusazione ad opera del giudice competente (nella specie la corte d'appello). (C.p.p., art. 42).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECI-SIONE. - Il dato di base da cui occorre partire per esaminare la fondatezza delle proposte ricusazioni è la pacifica incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p. a decidere del processo nel merito da parte del giudice che si sia pronunciato sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Tale incompatibilità costituisce ormai un dato acquisito dopo la sentenza della Corte costituzionale 186/92 e, per quello che qui interessa, si verifica nei confronti del giudice che abbia rigettato la pena proposta dall'imputato.

Ciò perché per pervenire a tale rigetto il giudice deve operare un giudizio di merito sul fatto oggetto dell'imputazione sia nel senso di valutare se non sussistano le condizioni per una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 ...

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