Giurisprudenza di merito

Rivista penaleNumero 2-2002, Febbraio 2002

Legato come :

Riassunto


Falsità in atti - In atti pubblici - Falsità ideologica - Emissione false bolle di pesatura - Configurabilità - Concorso con il reato di truffa militare pluriaggravata - Sussistenza (...)

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Riassunto


Giurisprudenza di merito

TRIBUNALE DI MASSA Sez. dist. di Carrara 30 ottobre 2001. Est. Ferri - Imp. Bonaldi ed altro.

Falsità in atti - In atti pubblici - Falsità ideologica - Emissione false bolle di pesatura - Configurabilità - Concorso con il reato di truffa militare pluriaggravata - Sussistenza.

Il funzionario dipendente dall'Ufficio di Pubblica Pesatura del Comune che attesti falsamente attraverso l'emissione di false bolle di pesatura e procuri ad altri, mediante artifici e raggiri, falsa documentazione atta ad indurre in errore il capo del servizio amministrativo competente, risponde del reato di falso ideologico di cui all'art. 479 c.p. in concorso materiale con il reato di truffa militare pluriaggravata di cui all'art. 234 comma 1 e 2, n. 1, 47, n. 2, c.p.m.p. (C.p., art. 479; c.p.m.p., art. 234) (1).

(1) Per analoga fattispecie, v. Cass. pen., sez. V, 14 dicembre 1993, Stillitano, in questa Rivista 1994, 1289. In genere, sul falso ideologico in atto pubblico, v. la citata Cass. pen., sez. un., 17 settembre 1984, Nirella, in Rep. La Tribuna 1986, 609.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Francesco Pasqua, in concorso con Angelo Bonaldi e Domenico Giovanniello, è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui alla rubrica.

Preliminarmente veniva disposta la separazione della posizione di Pasqua da quella di Bonaldi, Giovanniello e Spinelli Eugenio (cui è stato contestato il reato previsto e punito dagli artt. 61 n. 3 e 489 c.p.) e si procedeva nei confronti dell'attuale prevenuto.

Nel dibattimento, in contumacia dell'imputato, venivano escussi i marescialli Umberto Sorrentino, Roberto Baldoni ed Eugenio Spinelli, in qualità di testimone assistito, ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., già coimputato di Pasqua, la cui posizione, a seguito della predetta ed avvenuta separazione è stata definita con sentenza n. 196/96 del 16 ottobre 1996 (passata in giudicato il 2 maggio 1997).

Venivano, inoltre, acquisite sia la bolla della pesatura n. 17 del bollettario n. 131 sia la fattura emessa dalla ditta Di Prima nonché, ai sensi dell'art. 513 c.p.p., il verbale d'interrogatorio del coimputato Angelo Bonaldi (deceduto in data 17 maggio 2001 cfr. certificato di morte).

La difesa produceva, invece, la sentenza n. 34 bis del 20 gennaio 1999 emessa dal Tribunale militare della Spezia nei confronti di Pasqua (con cui veniva assolto in ordine al reato di truffa militare per non aver commesso il fatto) e l'ordinanza della Corte Militare di Appello con cui veniva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza indicata.

I coimputati Di Prima e Paglino, escussi, ai sensi dell'art. 210 c.p.p. (essendo ancora pendente la loro posizione di fronte al Tribunale di Catania), si avvalevano della facoltà di non rispondere.

La ricostruzione dei fatti è risultata pacifica.

Nel caso in questione, come in moltissimi altri, militari appartenenti alla Marina Militare avevano prodotto all'Amministrazione fatture per operazioni inesistenti ed in particolare false bolle di pesatura redatte dal pubblico pesat...

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