Giurisprudenza di merito
Archivio delle locazioni e del condominio › Numero 1-2003, Gennaio 2003
Legato come :
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Legato come :Riassunto
Canone - Immobili ad uso non abitativo - Libera determinazione del canone iniziale - Pagamento di somma diversa dal canone o dal deposito cauzionale pretese dal locatore a titolo di buona entrata o a fondo perdutoNullità del relativo patto ex art. 79 L. n. 392/78 (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di merito
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Sez. II, 11 aprile 2002, n. 488. Pres. Agnoli - Est. Fischetti - Bocchialini (avv.ti Biavati e Barigazzi) c. Vercesi (avv.ti Maver e Guidorossi). Canone - Immobili ad uso non abitativo - Libera determinazione del canone iniziale - Pagamento di somma diversa dal canone o dal deposito cauzionale pretese dal locatore a titolo di buona entrata o a fondo perdutoNullità del relativo patto ex art. 79 L. n. 392/78. In materia di contratti di locazione di immobili urbani destinati ad uso non abitativo la normativa di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, consente ai contraenti la libera determinazione del canone iniziale, ma vieta al locatore di pretendere il pagamento di somme, diverse dal canone o dal deposito cauzionale, a fondo perduto o a titolo di "buona entrata", che è privo di ogni giustificazione nel sinallagma contrattuale, e il relativo patto è nullo ai sensi dell'art. 79 della citata legge. Conseguentemente, deve rigettarsi la domanda restitutoria proposta dal conduttore, laddove quest'ultimo non fornisca la prova, certa ed inconfutabile, che il pagamento dei canoni per importi superiori a quelli evidenziati nel contratto sia stato l'effetto di un'alterazione successiva dell'equilibrio sinallagmatico. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79) (1). (1) Negli esatti termini, si veda Cass. 9 ottobre 1996, n. 8815, in Arch. civ. 1997, 785. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, Vercesi Gianni, conduttore di un negozio sito in via Cavour di Parma, conveniva in giudizio davanti il Tribunale di Parma il locatore Bocchialini Carlo per ottenerne la condanna alla restituzione in proprio favore della somma di lire 54.489.886, versatagli al di fuori dell'importo dei canoni dall'1 gennaio 1983 al 1992. Bocchialini Carlo, costituito, contestava la domanda ed, in particolare, ne rilevava l'irrituale introduzione del giudizio, non iniziato con normale citazione. Il Tribunale di Parma, con sentenza del 16 marzo/6 maggio 1999, dopo aver rilevato che l'attore aveva provato di aver versato al locatore negli anni indicati, oltre al canone pattuito di lire 4.650.000 annuo, altrettanto in via parallela, accoglieva la domanda e condannava il Bocchialini alla restituzione in favore del Vercesi della somma di lire 54.489.886, oltre accessori dalle date dei singoli pagamenti al 15 dicembre 1990, ed oltre alle spese del giudizio. Avverso la sentenza proponeva impugnazione Bocchialini Carlo dolendosi che il Tribunale aveva ritenuto provati i versamenti; chiedeva, quindi, il rigetto della domanda proposta. Vercesi Gianni, costituito, chiedeva il rigetto dell'appello con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite. All'udienza del 25 gennaio 2002 la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva assegnata dal Collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con l'unico motivo di gravame l'appellante si duole che il Tribunale ha ritenuto provato il versamento degli importi alla cui restituzione lo ha condannato. Il primo giudice ha ritenuto che la prova dei versamenti fosse stata data dalle testimonianze dei sigg. Alfieri e Milanta che avevano confermato il pagamento di somme superiori al canone concordato. L'appello va accolto. In materia di contratti di locazione di immobili urbani destinati ad uso non abitativo la vigente normativa, contenuta nella L. 27 luglio 1978, n. 392, consente ai contraenti la libera determinazione del canone iniziale, ma vieta al locatore di pretendere il pagamento di somme, diverse dal canone o dal deposito cauzionale, a fondo perduto o a titolo di "buona entrata", che è privo di ogni giustificazione nel sinallagma contrattuale, e il relativo patto è nullo ai sensi dell'art. 79 della citata legge. Orbene, la tesi sostenuta dal Vercesi è che il contratto era stato fatto per sei anni, con l'accordo di una proroga alla prima scadenza. Dal momento che egli aveva interesse ad assicurarsi una continuità della locazione per almeno dodici anni, non si era opposto, quando in corso di locazione gli era stato ric...
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