Giurisprudenza di merito

Riassunto


Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Indennità di espropriazione - Determinazione - Aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale - C.d. zona F - Rilevanza. (...)

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Riassunto


Giurisprudenza di merito

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 10 gennaio 2001, n. 58. Pres. Santilli - Est. De Simone - Comune di Quarrata (avv. Giovannelli) c. Soc. Immobiliare Poggio Verde (avv.ti Bujani Ermanno e Bujani Elisabetta).

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Indennità di espropriazione - Determinazione - Aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale - C.d. zona F - Rilevanza.

Le aree, destinate alla realizzazione di quella serie di impianti, servizi ed usi di interesse collettivo che l'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 chiama «zona F», costituiscono non già un corpo separato, nella previsione degli strumenti urbanistici, rispetto alle zone A, B, C, D (alla cui destinazione edificatoria sono funzionali), ma concorrono con tutte le altre aree componenti a determinare l'indice edilizio territoriale della zona di cui si tratta, giacché esse sono corredo necessario ed elemento costitutivo della edificabilità della zona specifica cui - secondo una proporzione necessaria per volontà legislativa - ineriscono, e sono pertanto pienamente partecipi di tutti i parametri edificatori che la caratterizzano. Di esse, pertanto, occorre far conto ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione (e di occupazione) ex art. 5 bis della legge 359/92. (L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis; D.M. 2 aprile 1968, art. 2) (1).

(1) Principio da condividersi, per il quale non risultano precedenti editi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione, notificato il 13 novembre 1986, la Srl Immobiliare Poggio Verde conveniva, avanti al Tribunale di Pistoia, il Comune di Quarrata.

Esponeva l'attrice che un proprio terreno, della consistenza di mq. 6.650, posto in territorio di quel comune, era stato occupato d'urgenza, per la realizzazione di un'opera pubblica; tuttavia, la procedura di esproprio non era stata perfezionata nei termini previsti per l'occupazione dagli artt. 20 L. 865/1971 e 5 L. 385/1980, mentre l'opera era stata realizzata (e quindi era stata resa impossibile la retrocessione). Chiedeva quindi l'attrice la condanna del comune al risarcimento del danno, commisurato al valore del bene. Il comune, costituendosi, offriva di pagare la somma che i propri tecnici avevano stimato quale valore venale del terreno. Espletate tre C.T.U., la causa era decisa dal tribunale, che riteneva edificabile l'area occupata (e trasformata), determinava in complessive lire 86.380.000 il relativo valore venale, condannava il comune a pagare detta somma rivalutata dal tempo dell'avvenuta occupazione e maggiorata di interessi legali dalla stessa data. Avverso questa sentenza proponeva tempestivo appello il comune, che, con primo motivo, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dovendosi considerare quale termine iniziale quello dell'occupazione d'urgenza. Con secondo motivo, l'appellante sottolineava che l'area occupata da esso comune era inserita in zona F3, cioè non interessata da uno sviluppo edilizio e non avente attitudine edificatoria immediata né futura, onde incongrua si appalesava la valutazione datane dal C.T.U. ing. Lacanà e fatta propria dal tribunale. Con terzo motivo, l'appellante si doleva per il fatto che il tribunale avesse maggiorato la somma dovuta alla società attrice non soltanto di rivalutazione ma anche di interessi legali, dovendosi invece ritenere la rivalutazione assorbente del danno da interessi, mentre invece cumulando le due componenti si perverrebbe ad una duplicazione del risarcimento per la stessa voce di danno. Chiedeva infine il comune che la Corte pronunziasse sull'acquisto, pacifico, del diritto di proprietà in capo alla P.A. pronunzia omessa dal tribunale. Si costituiva l'appellata società, deducendo che dies a quo dell'eccepita prescrizione, dovesse considerarsi la scadenza del termine dell'occupazione legittima; tuttavia, anche ponendo l'inizio al momento dell'irreversibile trasformazione del bene (l'opera era stata realizzata negli anni 1983-1984 e l'atto di citazione era stato notificato nel novembre 1986), la prescrizione non sarebbe comunque maturata. Infine, ricordava che erano stati compiuti atti interruttivi, inviando le lettere raccomandate A.R. rispettivamente in data 32 luglio 1984, 26 aprile 1985, 10 luglio 1985, il cui contenuto, per ottenere l'invocata efficacia, doveva essere messo in relazione con la delibera della giunta regionale del6 novembre 1980 n. 8798 e con la comunicazione sindacale del 7 dicembre 1980 prot. 14689. Per ciò che atteneva alla valutazione del bene, l'appellata difendeva le valutazioni del C.T.U., osservando che l'area era stata ritenuta fabbricabile, in quanto destinata dal P.R.G. a zona sportiva attrezzata con vocazione edificatoria. Contestava infine il fondamento della doglianza sul disposto cumulo di interes...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Italia

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società