Giurisprudenza di merito
Archivio delle locazioni e del condominio › Numero 2-2001, Aprile 2001
Legato come :
Archivio delle locazioni e del condominio › Numero 2-2001, Aprile 2001
Legato come :Riassunto
Contributi e spese condominiali - Criteri di ripartizione - Terrazza a livello di proprietà esclusiva - Spese per riparazioni o ricostruzioni - Disciplina di cui all'art. 1126 c.c. - Ripartizione dell'ammontare di eventuali danni cagionati a terzi - Applicabilità - Esclusione. - Parti comuni dell'edificio condominiale - Terrazza a livello di proprietà esclusiva - Infiltrazioni d'acqua - Danni all'appartamento sottostante - Presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al proprietario del bene - Applicabilità. (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di merito
CORTE DI APPELLO DI LECCE Sez. dist. di Taranto 7 settembre 1998, n. 254. Pres. Fedele - Est. Lanzo - Condominio di via Polesine 9 in Taranto (avv. Lovelli) c. Tozzi (avv. Lupo) e Grassano (avv. Rando). Contributi e spese condominiali - Criteri di ripartizione - Terrazza a livello di proprietà esclusiva - Spese per riparazioni o ricostruzioni - Disciplina di cui all'art. 1126 c.c. - Ripartizione dell'ammontare di eventuali danni cagionati a terzi - Applicabilità - Esclusione. - Parti comuni dell'edificio condominiale - Terrazza a livello di proprietà esclusiva - Infiltrazioni d'acqua - Danni all'appartamento sottostante - Presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al proprietario del bene - Applicabilità. Bisogna tenere ben distinti i lastrici solari dai terrazzi a livello di proprietà esclusiva, i quali non rientrano fra le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c., anche se adempiono la funzione di copertura dell'edificio condominiale, funzione quest'ultima che assume rilevanza ai fini della ripartizione delle spese per le riparazioni o ricostruzioni secondo i criteri indicati dall'art. 1126 c.c. che, però, non valgono anche per la ripartizione dell'ammontare degli eventuali danni cagionati a terzi. L'obbligazione risarcitoria per tali danni, infatti, trova la sua radice nella responsabilità aquiliana e va regolata dai relativi principi, non già dalle norme in materia di ripartizione degli oneri condominiali. (C.c., art. 1117; c.c. art. 1126) (1). Qualora si verifichino danni all'appartamento sottostante il terrazzo a livello di proprietà esclusiva per infiltrazioni di acqua dallo stesso terrazzo derivanti, va applicata la presunzione di cui all'art. 2051 c.c. a carico del proprietario del bene che ne ha la custodia in conseguenza del rapporto di fatto (con relativi poteri di uso, gestione e godimento) che a lui fa capo e da cui nasce il dovere di vigilare onde evitare che lo stesso produca danni a terzi. (C.c., art. 1126; c.c., art. 2051) (2). (1, 2) Cfr. sul tema Cass., sez. un., 29 aprile 1997 n. 3672, in questa Rivista 1997, 395; Cass. 19 giugno 1989 n. 255, ivi 1989, 257; Cass. 30 maggio 1988 n. 3696, ivi 1988, 710. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato il 30 aprile 1981 Antonio Tozzi conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto il condominio di via Polesine 9 e la signora Antonia Grassano chiedendone la condanna, ciascuno secondo la rispettiva responsabilità, sia al risarcimento dei danni subiti dal suo appartamento, sito al quinto piano dell'indicato condominio, per infiltrazioni di umidità dal sovrastante terrazzo del piano attico di proprietà della Grassano, sia alla eliminazione delle cause delle stesse infiltrazioni. Il condominio convenuto si costituiva e chiedeva che venisse accertato se esistevano i danni lamentati dal Tozzi, determinandone cause e responsabilità. Antonia Grassano, da parte sua, si costituiva e dichiarava la sua disponibilità a concorrere, secondo i criteri previsti dalla legge, nel pagamento delle spese occorrenti per l'esecuzione delle opere da realizzare sul terrazzo di sua proprietà allo scopo di rimuovere le cause delle infiltrazioni in questione. Espletata una Ctu il Tribunale di Taranto, con sentenza 30 novembre 1992, condannava i convenuti sia alla esecuzione dei lavori indicati dal Ctu per la eliminazione delle cause delle infiltrazioni, sia al risarcimento del danno subito dal Tozzi, quantificato nella somma di lire 849.899, oltre a rivalutazione ed interessi, nella misura di 2/3 a carico del condominio e di 1/3 a carico della Grassano. Nella stessa misura poneva a carico dei convenuti il pagamento delle spese processuali in favore dell'attore. Ha proposto appello, con citazione notificata il 15 febbraio 1993, il Condominio di via Polesine 9 censurando la decisione impugnata in quanto ha condannato i convenuti alla esecuzione delle riparazioni ed al risarcimento del danno in base al criterio previsto dall'art. 1126 c.c. sulla base di un presupposto di fatto erroneo, non trattandosi di una terrazza avente funzione di copertura dell'intero edificio condominiale, ma di un ampio balcone dell'appartamento della Grassano che aveva una parte scoperta, dalla quale potevano essersi verificate invasioni di umidità che - estendendosi alla parte retrostante ed interna dello stesso balcone, avevano potuto determinare le infiltrazioni nei vani sottostanti del Tozzi. Antonia Grassano si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello, ritenuto del tutto infondato. Anche Antonio Tozzi si è costituito chiedendo il rigetto del gravame; sostiene, peraltro, che in questa sede è stata formulata dal condominio una inammissibile domanda nuova avente ad oggetto l'accertamento della funzione di balcone, anziché di terrazza, di solaio di copertura da...
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