Riassunto
Sicurezza pubblica - Stranieri - Attività diretta a favorire la permanenza sul territorio dello Stato ai cittadini stranieri - Configurabilità - Tassista che trasporti immigrati clandestini dietro regolare corrispettivo (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di merito
TRIBUNALE DI BRINDISI 12 aprile 2001, n. 582. Est. Maritati - Imp. Di Maio. Sicurezza pubblica - Stranieri - Attività diretta a favorire la permanenza sul territorio dello Stato ai cittadini stranieri - Configurabilità - Tassista che trasporti immigrati clandestini dietro regolare corrispettivo - Esclusione. Il reato previsto dall'art. 12, comma 5, D.L.vo n. 286/98 di attività diretta a favorire la permanenza nel territorio nazionale di immigrati clandestini richiede, quale elemento costitutivo, che il reo si prefigga di trarre e/o tragga, dalla condotta un ingiusto profitto. (Nella fattispecie, non si configura tale ipotesi di reato nella condotta di un tassista che trasporti all'interno del territorio nazionale persone risultate (in seguito a controlli) sprovviste del regolare permesso di soggiorno, avendo legittimamente contrattato con le stesse il corrispettivo per il trasporto). (D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 12) (1). (1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. I, 25 ottobre 2000, P.M. in proc. Mao, in questa Rivista 2001, 318. Per ulteriori riferimenti in materia v., inoltre, Il codice repertorio delle leggi penali speciali commentato con la giurisprudenza a cura di P. DUBOLINO e C. DUBOLINO, Ed. La Tribuna, Piacenza 2001, pp. 916 e ss. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con decreto di citazione emesso l'1 giugno 2000 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Brindisi e ritualmente notificato, Di Maio Antonio Aldo veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi, I sezione penale, in composizione monocratica, per rispondere del reato ascrittogli nei termini riportati in epigrafe. Più precisamente, con il decreto di citazione era stato contestato al Di Maio di aver compiuto, in concorso con altra persona rimasta ignota, attività diretta a favorire la permanenza sul territorio dello Stato di alcuni cittadini stranieri e di avere, al fine di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, prodigandosi dietro compenso a trasportarli a bordo della sua autovettura a Roma. In Brindisi il 21 settembre 1998. Alla presenza dell'imputato veniva richiesta la definizione del procedimento con il rito abbreviato e, acquisito il fascicolo del P.M., la pubblica accusa e il difensore dell'imputato formulavano le conclusioni come riportate in epigrafe. Dagli atti di indagine contenuti nel fascicolo del P.M. e, segnatamente, dal verbale di arresto e da quelli di perquisizione e sequestro, dalla comunicazione di notizia di reato, oltre che dai documenti allegati alla memoria difensiva in atti, ed, infine, dai verbali della fase di convalida dell'arresto, è risultato impossibile dimostrare la sussistenza dei fatti di cui all'imputazione ascritta all'odierno imputato. In particolare, dai verbali di arresto, perquisizione e sequestro si evince unicamente che, in data 21 settembre 1998, l'autovettura adibita a taxi (risultata di proprietà di tale D'Aprile) condotta dall'odierno imputato, veniva controllata all'interno di un'area di servizio nei pressi di Cerignola da una pattuglia della Guardia di Finanza, dai controlli esperiti emergeva che i quattro trasportati erano extracomunitari sprovvisti di documenti e di permesso di soggiorno o altro titolo valido all'ingresso ed alla permanenza in Italia. Si accertava, poi, che il Di Maio aveva preso a bordo le quattro persone presso la Stazione Ferroviaria di Brindisi e che aveva ricevuto del danaro (lire 160.000, 120 dollari USA e 2.200 dracme greche) dagli extracomunitari per accompagnarli a Roma. Ciò che indusse la Guardia di Finanza a sospettare circa la illiceità della condotta del Di Maio fu la constatazione che il taxi viaggiava con l 'insegna luminosa spenta e con tassametro spento. Gli elementi d'accusa terminano qui. La difesa dell'imputato, invece, ha dimostrato una serie di circostanze che pongono nel nulla i, peraltro pochi, sospetti che potevano derivare...
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