Giurisprudenza di merito
Archivio della nuova procedura penale › Numero 6-2000, Dicembre 2000
Legato come :
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Misure cautelari personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione - Periodo di sospensione ex lege per ricusazione del giudice - Computabilità. (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di merito
CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CATANIA Sez. II, 27 marzo 2000. Pres. ed est. Maiorana - Imp. Ventura. Misure cautelari personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione - Periodo di sospensione ex lege per ricusazione del giudice - Computabilità. In tema di custodia cautelare, durante il dibattimento di primo grado, il termine di fase previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3, c.p.p. deve ritenersi ex lege sospeso, in conformità alla disposizione ex art. 1, comma 3, del D.L. n. 553/96, dalla data del provvedimento che ha accolto la ricusazione di un giudice a quella in cui il dibattimento davanti al nuovo giudice è pervenuto nello stesso stato in cui si trovava allorché era intervenuta la dichiarazione di ricusazione. Del periodo di tale sospensione non si tiene conto nel computo del termine di fase di cui all'art. 304, comma sesto, c.p.p. (C.p.p., art. 304; c.p.p., art. 303) (1). (1) Per un ulteriore approfondimento in argomento, si vedano, oltre la citata sentenza Cass. pen., sez. IV, 22 gennaio 2000, Barreca, in questa Rivista 2000, 159; Corte ass. app. Venezia, ord. 17 giugno 1996, Battaggia, in Riv. pen. 1997, 730, con nota di ELIO ZAFFALON, I termini di custodia cautelare decorrono anche durante il procedimento incidentale di ricusazione, salvo contrario provvedimento del giudice della ricusazione,, e Corte ass. Palermo, 18 gennaio 1997, Marcianò, in Foro it. 1998, II, 168. (Omissis). - Rileva la Corte che Ventura Andrea è imputato detenuto appellante avverso la sentenza della Corte di assise di Catania - sezione prima supplente - emessa il 18 luglio 1998, con la quale venne condannato alla pena complessiva dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi tre, essendo stato dichiarato colpevole del reato di omicidio in danno di Consoli Massimo nonché dei reati connessi; ciò premesso, ritiene la Corte infondata la superiore istanza; ed, invero, non c'è dubbio che dal decreto che dispose il giudizio emesso dal Gip presso il Tribunale di Catania il 13 luglio 1995 fino alla data di pronuncia della sentenza di primo grado (18 luglio 1998) è decorso il termine di anni tre e giorni cinque, ed è noto pure che l'art. 303, comma primo lett. B) n. 3 c.p.p. prevede, per la suddetta fase, nella specie il termine di durata massima della custodia cautela...
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