Giurisprudenza di merito

Riassunto


Parti comuni dell'edificio condominiale - Cortili - Uso - Divieto di parcheggiare le autovetture - Regolamento contrattuale - Modificabilità - Limiti. (...)

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Riassunto


Giurisprudenza di merito

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 10 giugno 1999, n. 1447. Pres. Cesarano - Est. Armano - Condominio di Corso Umberto I, n. 154 (avv. de Tilla) c. Alberti (avv. Laddaga) e Cecchi (avv. Panarese).

Parti comuni dell'edificio condominiale - Cortili - Uso - Divieto di parcheggiare le autovetture - Regolamento contrattuale - Modificabilità - Limiti.

La norma del regolamento condominiale richiamato nei singoli atti di acquisto la quale preveda il divieto di parcheggiare le autovetture nel cortile del condominio, non limitandosi a disciplinare soltanto l'uso e il godimento di una parte comune del fabbricato, ma incidendo nella sfera dei diritti soggettivi di ciascun condomino, ha natura di norma contrattuale, come tale modificabile solo con il consenso unanime dei condomini. (C.c., art. 1102; c.c., art. 1138) (1).

(1) In termini v. Trib. Piacenza 29 ottobre 1992, n. 438, in questa Rivista 1993, 788, con nota di G. ACCORDINO, Sulla modificabilità del regolamento contrattuale di condominio. Nel senso che a determinare la contrattualità dei regolamenti sono esclusivamente le clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni, ovvero quelle clausole che attribuiscano ad alcuni condomini maggiori diritti rispetto agli altri, v. Cass. 28 gennaio 1997, n. 854, in Arch. civ. 1997, 1131; Cass. 14 novembre 1991, n. 12173, in questa Rivista 1992, 575; Cass. 15 aprile 1987, n. 3733, ivi 1987, 585 e Cass. 21 gennaio 1985, n. 208, ivi 1985, 490.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione del 26 settembre e 2 ottobre 1997 il Condominio di Napoli, C.so Umberto I, n. 154, in persona dell'amministratore pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza n. 2638/97 del Tribunale di Napoli, decisa all'udienza dell'11 dicembre 1996 e depositata il 17 marzo 1997, che aveva accolto la domanda proposta dal condomino Alberti Antonio e dell'interventore Cecchi Guido con la quale essi chiedevano il rispetto della disposizione contenuta nel regolamento condominiale per notaio Pacifico del 31 marzo 1933 che prevedeva il divieto di sosta delle autovetture nel cortile condominiale.

Il tribunale aveva dichiarato immodificabile a maggioranza il comma 3 dell'art. VIII del regolamento condominiale ed aveva disposto che il cortile del Condominio in Napoli, C.so Umberto I n. 154 andava tenuto completamente sgombro da autoveicoli e motoveicoli, con la condanna del Condominio stesso al pagamento delle spese processuali.

Con l'atto di appello il Condominio in Napoli, C.so Umberto I n. 154, eccepiva preliminarmente che il tribunale aveva omesso di esaminare l'eccezione di cessazione della materia del contendere.

Infatti nel corso del giudizio di primo grado Alberti Antonio aveva partecipato all'assemblea condominiale del 28 febbraio 1995 ed aveva votato favorevolmente in ordine alla destinazione del cortile condominiale a parcheggio delle autovetture dei condomini.

Tale circostanza sopravvenuta aveva fatto venir meno la posizione di contrasto fra le parti e la necessità di una pronuncia del giudice sul punto.

Nel merito eccepiva che non tutte le norme contenute nel regolamento condominiale richiamato nei singoli atti di acquisto, come era quello in esame, avevano natura contrattuale, ma solo quelle disposizioni che incidevano nella sfera dei diritti soggettivi e degli obblighi di ciascun condomino.

Le norme, invece, riguardanti modalità d'uso delle cose mobili ed in genere l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi condominiali avevano natura di norme regolamentari e pertanto potevano essere modificate con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 c.c.

Nella specie la norma contenuta nel regolamento condominiale che prevedeva che il cortile del fabbricato dovesse essere sgombro disciplinava soltanto l'uso ed il godimento di una parte comune del fabbricato (cortile) senza incidere nella sfera dei diritti soggettivi di ciascun condomino ed aveva quindi natura regolamentare modificabile con delibera condominiale presa a maggioranza.

Inoltre la delibera condominiale in contestazione era legittima perché aveva consentito un migliore uso e godimento del bene comune, senza alterarne la sua destinazione, recependo un comportamento tenuto da tutti i condomini che da oltre trenta anni parcheggiavano la loro autovettura nel cortile condominiale.

Tale comportamento aveva determinato comunque una modifica del regolamento condominiale per facta concludentia.

Come ultimo motivo di appello il Condominio eccepiva l'erroneità della statuizione sulle spese processuali.

Si costituiva in giudizio Alberti Antonio eccependo che fra le parti non vi era stata alcuna cessazione della materia del contendere, poiché nel giudizio di primo grado egli aveva precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda; che l'aver partecipato all'assemblea del 1995 non ...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Italia

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società