Riassunto
Truffa - Aggravanti - Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico - Alterazione delle prove diagnostiche della tbc e brucellosi di bovini sani - Indebita percezione di indennizzi regionali - Configurabilità del reato - Sussistenza (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di merito
CORTE DI APPELLO DI TORINO Sez. IV, 8 marzo 1999, n. 734. Pres. ed est. Witzel - Imp. Empereur ed altri. Truffa - Aggravanti - Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico - Alterazione delle prove diagnostiche della tbc e brucellosi di bovini sani - Indebita percezione di indennizzi regionali - Configurabilità del reato - Sussistenza. Configura il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche la somministrazione a bovini sani di sostanze idonee a positivizzare le prove diagnostiche della brucellosi e tubercolosi al fine di potere lucrare l'indennizzo previsto dalla normativa regionale per l'abbattimento coatto dei capi di bestiame infetti. (C.p., art. 640 bis; D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 118, art. 38; D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 118, art. 36). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - All'esito di procedimento penale riguardante una serie di truffe ed altri connessi reati, addebitati ad allevatori di bovini in taluni casi in concorso con medici veterinari - truffe finalizzate a fare falsamente apparire come affetti da tubercolosi e brucellosi animali in realtà sani, allo scopo di ottenere dalla regione l'indennizzo per l'anticipata macellazione dei capi infetti - il Gip presso il Tribunale di Aosta ha affermato la responsabilità, fra gli altri, anche degli imputati Empereur Gabriele, Brun Martino Giovanni, Dalbard Paolo e Ragionieri Marco Benedetto in ordine ai reati come in epigrafe ad essi ascritti. Le vicende che hanno coinvolto i quattro imputati, essendo del tutto autonome fra loro, verranno, per comodità espositiva, esaminate singolarmente e separatamente. Brun. Il Gip lo ha ritenuto responsabile della contravvenzione p. e p. dall'art. 36 commi 1, 2 e 3, e 38 D.L. 27 gennaio 1992 n. 119, per avere detenuto e somministrato sostanza farmacologicamente attiva, idrazide, ai propri capi bovini, l'impiego e la detenzione del quale farmaco sono vietate dalla legge. Ha proposto appello il difensore, chiedendo l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, o perché non costituisce reato. Questa Corte ritiene assorbente il primo profilo, attinente all'aspetto oggettivo, poiché, come risulta dalla consulenza tecnica svolta dal dott. Rivolin su incarico del P.M., (pp. 2324 ss.) «la polvere di peso totale g. 440 sequestrata al sig. Brun Martino di Charvensod - fraz. Plan Felinaz - risulta detersivo». Non vi sono agli atti elementi diversi che smentiscano una tale conclusione. L'ipotesi accusatoria è quindi infondata, e di conseguenza l'imputato va assolto dall'addebito per insussistenza del fatto. Ragionieri. Il Gip ne ha affermato la responsabilità in ordine alla sola imputazione sub 2), per avere egli, nella propria qualità di medico veterinario della Usl di Aosta e, quindi, come pubblico ufficiale, in concorso con gli allevatori Cuc Luciano e Jacquemod Lucia, attestato falsamente sul modello «4» trasporto animali, di avere proceduto al controllo ed alle verifiche degli animali ivi indicati. L'ordinanza ministeriale 29 maggio 1992 richiamata dal Gip prescrive che prima del carico, il bestiame venga visitato dal veterinario, che dia poi atto degli esiti del controllo nel citato mod. 4. Nella specie, l'imputato avrebbe falsamente attestato di avere proceduto alla visita, quando, in realtà, egli si sarebbe limitato a compilare il modello 4 sulla bas...
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