Giurisprudenza di merito
Archivio delle locazioni e del condominio - Numero 2-1999, Aprile 1999
Casa Editrice La Tribuna
Legato come :Archivio delle locazioni e del condominio - Numero 2-1999, Aprile 1999
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Legato come :Riassunto
Innovazioni della cosa comune - Decoro architettonico - In ferriate anti-intrusione - Installazione sui balconi comuni - Delibera assembleare - Nullità per violazione del secondo comma dell'art. 1120 c.c. - Esclusione - Condizioni (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di merito
CORTE DI APPELLO DI MILANO 22 maggio 1998, n. 1444. Pres. Novità - Est. Tavassi - Ferrario (avv.ti Felisari P. e Felisari M.) c. Condominio Viale Tibaldi n. 3, in Milano (avv.ti Gramellini e Romoli). Innovazioni della cosa comune - Decoro architettonico - In ferriate anti-intrusione - Installazione sui balconi comuni - Delibera assembleare - Nullità per violazione del secondo comma dell'art. 1120 c.c. - Esclusione - Condizioni. Non è affetta da nullità per violazione del disposto di cui al secondo comma dell'art. 1120 c.c., la delibera assembleare riguardante l'installazione di inferriate anti-intrusione sui balconi comuni, laddove pur esistendo un pregiudizio estetico, questo risulti così modesto e trascurabile da escludere un pregiudizio economico, essendo il lieve mutamento ampiamente compensato dall'utilità derivante a tutti i condomini. (C.c., art. 1120) (1). (1) Nel senso che è lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che pur arrecandolo, si accompagni ad un'utilità la quale compensi l'alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità, v. Cass. 15 maggio 1987, n. 4474, in questa Rivista 1987, 478 e App. Milano 14 aprile 1989, ivi 1989, 705. In dottrina, cfr. S. MAGLIA, Note in tema di alterazione del decoro architettonico, ivi 1994, 146 e E. CORRADI, Le opere pregiudizievoli al decoro architettonico, in L'amm. 1993, n. 4, 17. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1052 del 30 gennaio 1995, rigettava la domanda dell'attore Stefano Ferrario tesa ad ottenere la declaratoria di nullità della delibera della assemblea condominiale del 29 aprile 1992, relativamente al punto n. 1, del condominio di v.le Tibaldi n. 3 in Milano, riguardante l'installazione di in ferriate di sicurezza anti-intrusione sui balconi comuni, condannando l'attore al pagamento delle spese di giudizio. Avverso la suddetta sentenza, l'ing. Ferrario proponeva appello lamentando il difetto di motivazione della sentenza medesima, in quanto i primi giudici non avevano, a suo dire, esposto efficacemente le ragioni del rigetto delle pretese attoree e della richiesta di C.T.U. sul deturpamento estetico del palazzo. Concludeva l'appellante chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, fosse dichiarata nulla la delibera della assemblea condominiale del 29 aprile 1992 nel punto in cui era stata approvata l'installazione dell'inferriate di cui si è detto, e per l'effetto di tale nullità fosse condannato il condominio a rimettere in pristino i luoghi, eliminando quindi le inferriate oggetto del contendere. In via istruttoria chiedeva l'ammissione della consulenza tecnica volta ad accertare l'alterazione o meno del decoro architettonico dell'edificio e la limitazione dell'uso dei balconi da parte dei condomini. Con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 29 novembre 1995, si costituiva il condominio di v.le Tibaldi n. 3, il quale contestava le domande di parte attrice ritenendole infondate in fatto ed in diritto. Il condominio chiedeva altresì il rigetto delle istanze istruttorie proposte dall'appellante, ed in particolare della C.T.U. Precisate le conclusioni come in epigrafe, all'udienza del 24 marzo 1998 la causa era rimessa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE. - La Corte non ritiene necessario disporre un'ulteriore istruttoria volta ad accertare se le inferriate collocate sui balconi comuni alterino o meno il decoro architettonico dell'edificio; va rigettata la richiesta già proposta in primo grado dall'appellante di disporre C.T.U. sull'estetica del palazzo, perché dalla documentazione prodotta dalle parti nessun dubbio sussiste sulle modalità di costruzione delle inferriate e sulla loro scarsa incidenza sull'estetica della facciata. Le inferriate, oggetto della delibera, non interrompono la linearità e semplicità delle strutture, ma si limitano, come emerge dall'ampia documentazione prodotta dalle parti, a prolungare verso l'alto le ringhiere preesistenti sul balconcini. Nel merito questa Corte non può che confermare la sentenza di primo grado in quanto non ravvisa da parte della delibera in oggetto alcuna violazione del disposto dell'art. 1120 c.c., come sostenuto invece dall'appellante. La motivazione della decisione del giudice di primo grado ha, altresì, supposto l'effettiva esistenza di un pregiudizio estetico nel senso indicato dall'attore, ma ha ritenuto che lo stesso così modesto e trascurabile da escludere un eventuale pregiudizio economico, essendo il lieve mutamento estetico ampiamente compensato dall'utilità derivante a tutti condomini, vittime di numerosi e documentati furti. La pericolosità di questi balconcin...
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