Riassunto
Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione - Proposizione dell'azione nei confronti della società in liquidazione e dell'impresa designata - Sentenza di condanna - Valore di mero accertamento - Opponibilità all'impresa designata. (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di merito
TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE 8 ottobre 1998, n. 312. Est. Scarpa - Flauto (avv. Caiazzo) c. Esposito ed altro (n.c.) Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione - Proposizione dell'azione nei confronti della società in liquidazione e dell'impresa designata - Sentenza di condanna - Valore di mero accertamento - Opponibilità all'impresa designata. In seguito alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice, deve ritenersi ritualmente instaurato il giudizio proposto nei confronti della stessa società, in persona del commissario liquidatore, e dell'impresa designata per la liquidazione dei sinistri, ai sensi dell'art. 20 L. n. 990/1969, in rappresentanza del fondo di garanzia delle vittime della strada, posto che ciò non preclude il conseguimento di una sentenza di condanna, pienamente efficace nei confronti dell'impresa designata a rappresentare il Fondo, ancorché si tratti di pronuncia operante nei confronti della società in liquidazione quale mera pronuncia di accertamento del credito, stante il divieto di azioni esecutive a suo carico. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 20; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 25) (1). (1) V. le citate Cass. civ. 29 novembre 1995, n. 12394, in questa Rivista 1996, 443; Cass. civ. 25 luglio 1995, n. 8092, in Arch. civ. 1996, 638; Cass. civ. 4 giugno 1993, n. 6275, ivi 1994, 439 e Cass. civ. 26 ottobre 1989, n. 4417, in questa Rivista 1990, 310. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Flauto Matteo - premesso che in data 7 agosto 1988 mentre era a bordo della propria Vespa 50, era stato investito da autovettura Renault 5 tg. NA/H95222, condotta da Forma Andrea e di proprietà di Esposito Pasquale; che la collisione tra i veicoli si era verificata giacché il Forma aveva eseguito una manovra di sorpasso ed era stato costretto ad un repentino rientro verso destra per evitare lo scontro con le autovetture provenienti nell'inverso senso di marcia; che all'esito del sinistro aveva subito lesioni multiple, con postumi invalidanti, e danni aveva subito anche il proprio motoveicolo; che per dieci mesi gli era stato impossibile svolgere la sua attività di falegname; che vanamente aveva chiesto il risarcimento a norma dell'art. 22 L. n. 990/1969; che un primo giudizio vertente sul sinistro di causa era stato promosso e trattato davanti al Tribunale di Salerno, ma non era stato tempestivamente riassunto all'esito della interruzione prodottasi per la liquidazione coatta amministrativa della Comitas spa; tanto premesso - ha convenuto davanti al Tribunale di Nocera Inferiore proprietario e conducente del veicolo investitore, nonché l'assicuratrice Comitas spa in liquidazione coatta amministrativa, le Generali Assicurazioni per il fondo di garanzia, l'Ina e la Toro Assicurazioni quale impresa designata, per sentir dichiarare la responsabilità del Forma in ordine alla causazione dell'incidente e per sentir condannare solidalmente i convenuti al risarcimento dei danni provocati. Non si costituivano i convenuti Esposito, Forma, Ina e Generali Assicurazioni, restando perciò contumaci. Si costituiva invece ritualmente la Toro spa, che opponeva il difetto di legittimazione passiva, per essere essa designata unicamente all'assistenza tecnica ai sensi dell'art. 9 L. n. 39/77. Si costituiva anche la Comitas, che eccepiva la prescrizione dell'azione risarcitoria e resisteva alle domande dell'attore. Non venivano avanzate deduzioni istruttorie, ritenendosi dall'attore esaurienti le risultanze probatorie del giudizio estinto. All'udienza del 27 maggio 1998 le parti provvedevano alla precisazione delle conclusioni e la causa passava in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE. - Deve premettersi che il giudizio, in seguito alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore Comitas spa, è stato ritualmente proposto nei confronti della stessa società, in persona del commissario liquidatore, e dell'impresa Generali Assicurazioni spa designata per la liquidazione dei sinistri ai sensi dell'art. 20 L. n. 990/1969, in rappresentanza del fondo di garanzia delle vittime della strada: ciò non preclude il conseguimento di una sentenza di condanna, pienamente efficace nei confronti dell'impresa designata a rappresentare il Fondo, ancorché si tratti di pronuncia operante nei confronti della società in liquidazione quale mera pronuncia di accertamento del credito, stante il divieto di azioni esecutive a suo carico (cfr. Cass. 29 novembre 1995 n. 12394; Cass. 25 luglio 1995 n. 8092; Cass. 4 giugno 1993 n. 6275; Cass. 3 luglio 1990 n. 5793; Cass. 26 ottobre 1989 n. 4417). Va invece esclusa la legittimazione passiva della Toro Assicu...
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