Giurisprudenza di merito

Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradaliNumero 3-2008, Marzo 2008

Legato come :

Riassunto


Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Rifiuto dell'accertamento strumentale del tasso alcolemico - Conseguenze a seguito della novella dell'art. 186 c.s. - Configurabilità di reato - Esclusione - Configurabilità di illecito amministrativo - Fondamento. Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Rifiuto dell'accertamento strumentale del tasso alcolemico - Conseguenze a seguito della novella dell'art. 186 c.s. - Possibilità di ritenere sussistente il reato in base ad indizi sintomatici dello stato di ebbrezza - Esclusione. Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Rifiuto dell'accertamento strumentale del tasso alcolemico - Conseguenze a seguito della novella dell'art. 186 c.s. - Applicabilità dell'art. 2 c.p. alle condotte poste in essere prima del 4 agosto 2007 - Ammissibilità. (...)

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Riassunto


Giurisprudenza di merito

TRIBUNALE PENALE DI LA SPEZIA 11 dicembre 2007, n. 1451. Est. De Bellis - Imp. Mecja Skender

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Rifiuto dell'accertamento strumentale del tasso alcolemico - Conseguenze a seguito della novella dell'art. 186 c.s. - Configurabilità di reato - Esclusione - Configurabilità di illecito amministrativo - Fondamento. Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Rifiuto dell'accertamento strumentale del tasso alcolemico - Conseguenze a seguito della novella dell'art. 186 c.s. - Possibilità di ritenere sussistente il reato in base ad indizi sintomatici dello stato di ebbrezza - Esclusione. Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Rifiuto dell'accertamento strumentale del tasso alcolemico - Conseguenze a seguito della novella dell'art. 186 c.s. - Applicabilità dell'art. 2 c.p. alle condotte poste in essere prima del 4 agosto 2007 - Ammissibilità.

A seguito della nuova formulazione dell'art. 186, comma 7, nuovo c.s., introdotta dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni in legge 2 ottobre 2007 n. 160, integra mero illecito amministrativo il rifiuto di sottoporsi al test con l'etilometro. (Nuovo c.s., art. 186) (1).

Il novellato comma 2 dell'art. 186 nuovo c.s., nel sanzionare come reato la guida in stato di ebbrezza, determina la pena con riferimento al tasso alcolemico rilevato dalla polizia giudiziaria, prevedendo tre distinte fasce di pena a seconda che il tasso alcolemico accertato oscilli tra determinate percentuali, con la conseguenza che non si può più, come ritenuto dalla pregressa giurisprudenza, prescindere dalla effettuazione dell'accertamento alcolimetrico per ritenere sussistente la fattispecie penale, perché altrimenti non si saprebbe quale sanzione applicare tra le tre alternativamente previste dal testo normativo. Pertanto la condotta di colui che, fermato alla guida di autovettura, non si sottoponga ad accertamento alcolemico, non è punibile nemmeno sotto il profilo della guida in stato di ebbrezza, pur in presenza di indici sintomatici di tale stato, perché il fatto non sussiste. (Nuovo c.s., art. 186) (2).

Per effetto della disciplina della successione delle leggi penali nel tempo (art. 2 c.p.), essendo più favorevole al reo la disciplina dettata dall'art. 186, comma 2, nuovo c.s., attualmente vigente, non è più punibile la condotta di colui che, fermato alla guida di autovettura, non si sottoponga ad accertamento alcolemico, qualora tale condotta sia stata posta in essere prima del 4 agosto del 2007 e l'agente venga sottoposto a processo penale successivamente a tale data. (Nuovo c.s., art. 186; c.p., art. 2) (3).

(1) In senso assolutamente conforme, si veda la recente sentenza della prima sezione della Cassazione penale del 23 novembre 2007, n. 43405, inedita....

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