Riassunto
Misure di sicurezza - Personali - Riformatorio giudiziario - Persona divenuta maggiorenne - Sostituzione con il ricovero in casa di cura e di custodia - Ammissibilità - Ragioni (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di merito
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 21 novembre 2008. Est. Vignera - Ric. X. Misure di sicurezza - Personali - Riformatorio giudiziario - Persona divenuta maggiorenne - Sostituzione con il ricovero in casa di cura e di custodia - Ammissibilità - Ragioni. Pur nel silenzio dell'art. 223, secondo comma, c.p. ed alla stregua di una sua interpretazione estensivoadeguatrice, è ammissibile sostituire con il ricovero in una casa di cura e di custodia la misura di sicurezza del ricovero in un riformatorio giudiziario, qualora quest'ultima debba essere eseguita nei confronti di persona divenuta maggiorenne. (C.p., art. 219; c.p., art. 222; c.p., art. 223) (1). (1) Nulla in termini. MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con sentenza in data 11 ottobre 2001 il Tribunale per i minorenni di Milano: - assolveva X. dal delitto di omicidio aggravato (della minore Y., commesso il [Omissis] in Sesto San Giovanni, recidendole il collo con un coltello multiuso), poiché si trattava di persona non imputabile per vizio totale di mente (grave disturbo della personalità definito narcisistico-schizoide); - contestualmente applicava al predetto la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario da eseguirsi nelle forme del collocamento in comunità per un periodo di tempo non inferiore ad anni tre. Con ordinanza in data 9 novembre 2001 lo stesso tribunale per i minorenni, evidenziata la necessità che il X. venisse «sottoposto ad un trattamento psicofarmacologico e psicoterapeutico inevitabilmente lungo e complesso, all'interno di una struttura idonea di cura che lo preservi da rapporti non controllati con tutti gli esterni alla comunità e, assolutamente, con soggetti femminili eventualmente ospiti della struttura», confermava in via definitiva l'applicazione della superiore misura, che veniva eseguita con il collocamento del X. presso la Comunità «Il Montello» di Serravalle Scrivia. Con ordinanza in data 23 settembre 2004 il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Torino riesaminava la pericolosità sociale del X. e confermava la misura in esecuzione per la durata di anni tre. La predetta ordinanza veniva impugnata innanzi al Tribunale per i minorenni di Torino il quale (all'esito di una nuova C.T.U. eseguita sulla persona di X.), confermava la collocazione in comunità terapeutica e la prosecuzione del trattamento psicoterapeutico, consentendo soltanto che il soggetto si sperimentasse in attività lavorativa esterna o di studio senza accompagnamento. Il 26 ottobre 2006 il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Torino procedeva ad un nuovo esame della pericolosità sociale del X., all'esito del quale confermava la misura di sicurezza in atto per la durata di anni due, «concedendo la possibilità di uscire non accompagnato solo per svolgere attività di studio o lavoro, a condizione che si tratti di tragitti brevi e che venga verificato l'arrivo nel luogo di destinazione degli operatori della comunità». In motivazione si dava atto che «nello scorso mese di maggio l'UEPE di Alessandria e la Comunità segnalavano una difficoltà del X. ad osservare le regole della Comunità e ne chiedevano il trasferimento in altra struttura». Anche la predetta ordinanza veniva impugnata innanzi al Tribunale per i minorenni di Torino perché (a dire dei dffensori) «il giudice di prime cure non aveva tenuto in adeguato conto il tenore della perizia del prof. Fornari, nominato nell'ambito di analogo procedimento da questo tribunale per i minorenni in funzione di sorveglianza, la quale, già nel 2005 aveva prospettato l'utilità di un superamento della comunità terapeutica e della sostituzione della misura di sicurezza disposta con quella della libertà vigilata, fondandosi sui netti miglioramenti ravvisato nell'internato». Il...
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