Giurisprudenza di merito
Archivio delle locazioni e del condominio › Numero 3-2009, Giugno 2009
Legato come :
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Legato come :Riassunto
Appalto (Contratto di) - Garanzia - Per le difformità e vizi dell’opera - Inadempimento del progettista e dell’appaltatore - Concorrente responsabilità - Azione ex art. 1667 c.c. - Solidarietà - Azione di regresso. (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di merito
TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO 8 marzo 2009. Est. Abbondandolo - Condominio Matteotti (avv. Luparella) c. Cuoco (avv. Pratola) Appalto (Contratto di) - Garanzia - Per le difformità e vizi dell’opera - Inadempimento del progettista e dell’appaltatore - Concorrente responsabilità - Azione ex art. 1667 c.c. - Solidarietà - Azione di regresso. In caso di danno risentito dal committente di un’opera per concorrenti inadempienze del progettista e dell’appaltatore, sussistono le condizioni perché le predette figure siano ritenute solidalmente corresponsabili. Sicché il committente può rivolgersi indifferentemente all’uno od all’altro per conseguire il risarcimento dell’intero danno; il debitore escusso potrà agire in regresso verso l’altro corresponsabile per la ripetizione della parte da esso dovuta. (C.c., art. 1292; c.c., art. 1299; c.c., art. 1667; c.c., art. 2055) (1). (1) In tal senso si vedano Cass. 4 dicembre 1991, n. 13039, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 12; Cass. 24 febbraio 1986, n. 1114, ivi 1986, fasc. 2. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con atto ritualmente notificato il «Condominio Matteotti» in persona dell’amministratore Fulvio Pironti citava in giudizio innanzi a questo tribunale l’impresa House Painter di Cuoco Francesco ed esponeva: – che con contratto di appalto del 17 maggio 2000 erano stati affidati all’impresa dei lavori straordinari di manutenzione consistenti nell’impermeabilizzazione, isolamento termico superficiale e tinteggiatura dell’edificio condominiale; – i lavori erano stati ultimati ed il prezzo era stato pagato; – sennonché nel novembre 2002 la tinteggiatura esterna aveva cominciato a sbiadirsi ed a presentare chiazze di tonachino base; – che il detto vizio era stato tempestivamente denunziato e ne era stata chiesta l’eliminazione, ma senza esito, stante la contestazione da parte dell’impresa. Ciò premesso chiedeva la condanna del convenuto alla «riduzione del prezzo» od alla eliminazione dei vizi e difformità dell’opera, con condanna altresì al risarcimento dei danni. Instauratosi il contraddittorio il convenuto contestava l’avverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda. Eccepiva in via principale l’intempestività della denunzia dei vizi e nel merito l’infondatezza dell’avversa pretesa, atteso che le opere erano state ricevute dal committente e verificate come conformi al progetto da parte dello stesso tecnico del condominio. La causa, acquisita la documentazione ritualmente prodotta e disposta C.T.U., è stata assegnata a sentenza e deve essere decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE. – La domanda è fondata e va accolta nei termini di seguito precisati. Preliminarmente va detto che non sussiste prescrizione o decadenza in relazione all’eccepita tardività della denunzia. Infatti i vizi dell’opera vanno denunziati, se nascosti o scoperti in fase successiva, a decorrere dal momento in cui emergono o vengono scoperti (art. 1667 c.c. applicabile alla fattispecie in esame) e non vi sono elementi per non ritenere che la denunzia sia stata tempestiva rispetto alla scoperta dei vizi, né rilievo ha l’accettazione dell’opera. Né può avere rilievo l’eventuale corresponsabilità del direttore dei lavor...
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