Riassunto
Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Opere pubbliche - Strade - Cantiere stradale - Buca non segnalata - Danni cagionati a terzi - Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Responsabilità solidale dell’ente proprietario della strada e dell’appaltatore - Configurabilità - Fattispecie in cui è stata riconosciuta la concorrente responsabilità del soggetto danneggiato. (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di merito
CORTE DI APPELLO CIVILE DI POTENZA 15 gennaio 2009, n. 6. Pres. ed est. De Angelis - Caporusso (avv. Mele) c. Manfredi ed altri Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Opere pubbliche - Strade - Cantiere stradale - Buca non segnalata - Danni cagionati a terzi - Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Responsabilità solidale dell’ente proprietario della strada e dell’appaltatore - Configurabilità - Fattispecie in cui è stata riconosciuta la concorrente responsabilità del soggetto danneggiato. In tema di risarcimento danni provocati ad un automobilista dalla presenza non segnalata di una buca sulla sede stradale dovuta a lavori di manutenzione dati in appalto, qualora l’area sulla quale insiste il cantiere non sia stata delimitata e, quindi, risulti ancora utilizzata ai fini della circolazione, degli eventuali danni a terzi risponde ex art. 2051 c.c. l’ente proprietario della strada unitamente all’appaltatore. (Nella fattispecie il giudice de quo ha riconosciuto la concorrente responsabilità, nella misura del 30%, anche del danneggiato). (C.c., art. 2051) (1). (1) In senso conforme, v. Cass. civ. 26 settembre 2006, n. 20825, in questa Rivista 2007, 1196 e Cass. civ. 16 maggio 2008, n. 12425, ivi 2008, 830 che distingue tra un’area di cantiere completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, ed un’area di cantiere ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata ai fini di circolazione, nel qual caso l’ente titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore ne conservano la custodia. Nella prima ipotesi dei danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne è l’unico custode, nella seconda la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente. In dottrina, v. E. COLOMBINI, Il danno da cose in custodia, ivi 2008, 705. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con atto di citazione notificato il 9 maggio 1986, Caporusso Giuseppe – premesso che, per effetto di un incidente provocato, mentre guidava un’auto di sua proprietà, da una buca non segnalata nella strada comunale di Nova Siri – l’auto aveva subito danni quantificabili in lire 2.700.000, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Rotondella il Comune, chiedendone la condanna al risarcimento dei predetti danni, oltre ad interessi, svalutazione e fermo tecnico. Il giudice adito, decidendo nel contraddittorio tra le parti originarie e Manfredi Rocco Gaetano, titolare dell’impresa appaltatrice dei lavori eseguiti nel luogo dell’incidente, e della società Phenix Soleil, assicuratrice del Comune per gli stessi lavori, con sentenza in data 7 dicembre 1989, dichiarò il Comune responsabile al 70% dell’incidente, condannando lo stesso al pagamento della somma di lire 2.100.000, oltre interessi e spese legali, e la Phenix Soleil a manlevare il Comune per tale somma; rigettò invece la domanda proposta nei confronti del Manfredi, condannando l’attore al rimborso delle relative spese giudiziarie. Avendo il Caporusso impugnato dinanzi al Tribunale di Matera la suddetta sentenza nel capo attinente alla responsabilità del Manfredi ed alle spese a suo carico, il tribunale, con sentenza in data 4 marzo 1998, dichiarò l’appello inammissibile con la seguente motivazione: posto che il Caporusso aveva impugnato la sentenza solo relativamente ai capi suddetti e non aveva proposto impugnazione avveso i capi concernenti l’accertamento della responsabilità (nella misura del 70%) nei confronti del Comune di Nova Siri rendendo in tal guisa res iudicata tale statuizione, non appariva possibile, stante la preclusione derivante dall’evidenziato giudicato discutere la sussistenza dell’affidamento da parte del Comune di lavori stradali all’impresa Manfredi, affidamento escluso dal pretore che anche sulla base di tale considerazione aveva fondato la conclusione relativa all’attribuzione della responsabilità del sinistro unicamente nei confronti del Comune; ciò, in quanto le doglianze mosse dall’appellante avrebbero com...
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