Riassunto
Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale - Prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne - Interpretazione (...)
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Riassunto
Giurisprudenza di merito
TRIBUNALE DI MONZA 9 febbraio 2009, n. 289. Est. Pastore - Imp. C.P. Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale - Prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne - Interpretazione. Il divieto di associarsi abitualmente con persone che hanno riportato condanne o sono sottoposte a misure di sicurezza, previsto dall'art. 5, L. 27 dicembre 1956, n. 1423, deve intendersi come divieto di unirsi con frequenza alle suddette persone; ne discende che il precetto può dirsi violato non per l'isolato accompagnarsi con pregiudicati, bensì per la frequenza di tali compagnie, nei casi, cioè, in cui i rapporti, gli incontri, i contatti con detti individui siano ripetuti e plurimi, ancorché discontinui. (L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 5; L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9) (1). (1) Giurisprudenza da ritenersi consolidata. In aggiunta ai precedenti citati in motivazione si veda Cass. pen., sez. I, 23 aprile 2008, Danisi, in questa Rivista 2009, 362. Si veda anche Cass. pen., sez. I, 22 maggio 2000, Sgobba, ivi 2000, 1077, per la quale, ai fini della violazione della prescrizione de qua, non è richiesta la costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell'abitualità di tale comportamento. MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con decreto emesso in data 25 settembre 2008 il Gup in sede disponeva ex art. 429 c.p.p. il giudizio nei confronti dell'odierno imputato C.P. per rispondere del reato in epigrafe indicato; nel corso del dibattimento, celebratosi presente l'imputato, si è proceduto all'ammissione delle prove documentali e dichiarative indicate dalle parti: le prime rappresentate dall'acquisizione - già agli atti del fascicolo per il dibattimento e utilizzabili anche sull'accordo delle parti a fini probatori - del provvedimento applicativo della misura della sorveglianza speciale di P.S. (decreto n. 6/2001 M.P. emesso in data 18 maggio 2001 dal Tribunale di Milano, Sezione Autonome Misure di Prevenzione), dal verbale di notificazione dello stesso in data 20 marzo 2007 (con indicazione del periodo residuo in anni uno, mesi dieci e giorni 15) e, acquisito all'odierna udienza, dal certificato penale del Ca. risultato effettivamente gravato da condanne per gravi reati contro il patrimonio e in materia di armi e sostanze stupefacenti; le prove dichiarative rappresentate dall'esame testimoniale di uno dei pubblici ufficiali operanti i controlli alla base dell'odierna imputazione - Ag. di P.S. del Comm.to di P.S. di Sesto San Giovanni, B.S. - come indicato nella relativa lista dal P.M. per cui, proceduto all'esame dell'imputato e data altresì lettura degli atti consentiti, all'esito le parti hanno concluso come da separato verbale e come riportato in epigrafe. Rileva il giudicante come le prove assunte in pubblico dibattimento non permettano di ritenere accertata con il necessario rigore la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto in rubrica giacché risulta non adeguatamente provata (né suscettibile di ulteriore approfondimento istruttorio) la circostanza della ripetitività da parte del C. della frequentazione del soggetto pregiudicato (nella fattispecie, il Ca. G. o, eventualmente, anche di altri individui gravati da condanne penali) risultando, all'esito dell'espletata istruttoria, non smentita la prospettazione difensiva dell'isolato (e del tutto occasionale) incontro del prevenuto con il predetto pregiudicato. Invero: dall'esame testimoniale dell'operante Ag. B.S. e dal decreto emesso il 18 maggio 2001 dal Tribunale di Milano/Sezione Autonoma Misure di Prevenzione nei confronti del C.P. emerge che l'odierno imputato risultav...
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