Testo del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2004), coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2004, n. 139 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 9), recante: ??Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali.?...

Riassunto


Testo del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 (in Gazzetta Ufficiale - serie

generale - n. 75 del 30 marzo 2004), coordinato con la legge di conversione

28 maggio 2004, n. 139 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 9), recante:

«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici

istituzionali.».

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Riassunto


Testo del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2004), coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2004, n. 139 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 9), recante: ??Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali.?...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano inviati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza 1. Il Registro italiano dighe, sulla base del registro degli iscritti di cui all'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonche' delle risultanze dell'attivita' di vigilanza prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua, predisponendo apposito elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dello stato delle opere, le dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva della diga, cosi' da costituire una condizione di rischio per le popolazioni a valle. Ai fini delle disposizioni di cui al presente comma, per dismissione definitiva di una diga si intende la demolizione anche parziale dell'opera di sbarramento purche' risulti garantita la sicurezza del sito.

2. L'...

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