Raccomandazione della Commissione, del 6 agosto 2003, concernente le linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario e i relativi dati di rumorosità [notificata con il numero C(2003) 2807] (1)





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Raccomandazione della Commissione, del 6 agosto 2003, concernente le linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario e i relativi dati di rumorosità [notificata con il numero C(2003) 2807] (1)

II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2003 concernente le linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario e i relativi dati di rumorosità [notificata con il numero C(2003) 2807] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/613/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (1 ), in particolare il punto 2.2 dell'allegato II alla medesima, considerando quanto segue:

(1) L'allegato II della direttiva 2002/49/CE raccomanda i metodi provvisori di calcolo per la determinazione dei descrittori comuni Lden e Lnight per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario per gli Stati membri che non dispongono di un metodo nazionale di calcolo e per quelli che desiderano cambiare il metodo di calcolo.

(2) A norma del punto 2.2 dell'allegato II della direttiva 2002/49/CE, i quattro metodi provvisori di calcolo raccomandati devono essere adeguati alle definizioni di Lden e Lnight e la Commissione deve pubblicare linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati, fornendo dati di rumorosità del traffico aereo, ferroviario e veicolare sulla base dei dati disponibili.

(3) Le misure disposte nella presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2 ),

RACCOMANDA:

1. Le linee guida relative ai metodi provvisori di calcolo aggiornati di cui al punto 2.2 dell'allegato II della direttiva 2002/ 49/CE e i dati di rumorosità del traffico aereo, ferroviario e veicolare sulla base dei dati disponibili sono riportati nell'allegato alla presente raccomandazione.

2. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2003.

Per la Commissione Margot WALLSTRÖM Membro della Commissione 22.8.2003 L 212/49Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT (1 ) GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12. (2 ) GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1.

ALLEGATO Linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario e i relativi dati di rumorosità 1. INTRODUZIONE L'allegato II della direttiva 2002/49/CE raccomanda i metod...

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