Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di protossido di azoto [notificata con il numero C(2008) 8040] (1)

DOUEIT, 28 Gennaio 2009Serie L

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Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di protossido di azoto [notificata con il numero C(2008) 8040] (1)

L 24/18 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28.1.2009

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2008

recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di protossido di azoto

[notificata con il numero C(2008) 8040]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/73/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 3, considerando quanto segue:

(1) La completezza, coerenza, trasparenza e accuratezza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di protossido di azoto (N2O), in conformità delle linee guida istituite nella presente decisione, sono fondamentali per il buon funzionamento del sistema di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra introdotto dalla direttiva 2003/87/CE relativamente agli impianti inseriti nel sistema di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 24 di detta direttiva per quanto riguarda le emissioni di N2O.

(2) Le linee guida previste dalla decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

non si applicano alle emissioni di N2O.

(3) I Paesi Bassi hanno chiesto di includere nel sistema di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra le emissioni di N2O derivanti dagli impianti per la produzione di acido ...

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