Direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio

Riassunto


Direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio

DIRETTIVA 2005/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2005 relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1 ), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2 ), considerando quanto segue:

(1) Negli ultimi anni sono stati impiegati sempre più sistemi che offrono ulteriore protezione frontale ai veicoli a motore. Taluni fra tali sistemi costituiscono un pericolo per la sicurezza dei pedoni e di altri utenti della strada in caso di urto con un veicolo a motore. Si devono quindi adottare provvedimenti volti a proteggere le persone da tali pericoli.

(2) I sistemi di protezione frontale possono essere forniti come attrezzatura installata durante la costruzione del veicolo oppure come entità tecnica. Le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore relative ai sistemi di protezione frontale installati sui veicoli dovrebbero essere armonizzate per impedire che negli Stati membri siano adottate prescrizioni divergenti e per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

Per gli stessi motivi è necessario armonizzare altresì le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei sistemi di protezione frontale costituiti da entità tecniche ai sensi della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3 ).

(3) È necessario controllare l'uso dei sistemi di protezione frontale e stabilire le prescrizioni relative alle prove, alla costruzione e all'installazione cui devono rispondere i sistemi di protezione frontale, siano essi forniti come equipaggiamento originale del veicolo o commercializzati come entità tecniche. Le prove dovrebbero esigere che i sistemi di protezione frontale siano progettati in modo tale da migliorare la sicurezza dei pedoni e ridurre il numero delle lesioni.

(4) Tali prescrizioni dovrebbero essere considerate anche nel contesto della prote...

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