La corte costituzionale: impossibile la concessione in sanatoria per abusi in aree vincolate

Rivista penaleNumero 6-2001, Giugno 2001

Legato come :

Riassunto


1. La «concessione in sanatoria». 2. Il «condono». 3. Le conseguenze pratiche della «concessione in sanatoria» e del «condono». I diversi effetti sulla tutela del territorio. 4. La Cassazione: non prevista la «concessione in sanatoria» per opere illecite realizzate in aree protette dal vincolo. 5. Le «concessioni in sanatoria» per illeciti edilizi in violazione anche del vincolo rilasciate sistematicamente come prassi diffusa. 6. Le subdeleghe per il vincolo ai comuni. Le prassi amministrative per il rilascio della abnorme «concessione in sanatoria» relativa ad aree vincolate. 7. La «disapplicazione» delle concessioni illegittime da parte del giudice penale. 8. L'ordinanza della Corte costituzionale. 9. La Corte di cassazione e la differenza tra «concessione in sanatoria» e «condono». 10. I presupposti dell'ordinanza della Corte costituzionale. 11. Le argomentazioni della Corte costituzionale sulla legittimità della mancata previsione normativa per il rilascio della «concessione in sanatoria» in aree vincolate. 12. Gli effetti e le conseguenze della pronuncia della Corte costituzionale.

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Riassunto


La corte costituzionale: impossibile la concessione in sanatoria per abusi in aree vincolate

Una pronuncia «devastante» per le sanatorie illegittime nelle zone soggette alla tutela vincolistica

Le concessioni in sanatoria per opere edilizie realizzate in aree protette dal vincolo paesaggistico-ambientale sono da tempo oggetto di vivace polemica interpretativa ed applicativa. In pratica, le due tendenze di principio che si sono letteralmente fronteggiate in questi anni sostengono da una parte l'impossibilità assoluta per il comune di rilasciare dette concessioni se le opere edilizie illecite insistono su aree vincolate, e dall'altra il principio nettamente opposto.

La prassi in uso comune presso i comuni italiani è stata sempre in linea con la seconda ipotesi interpretativa e tali concessioni sono state e continuano ad essere regolarmente rilasciate.

Noi da parte nostra abbiamo sempre sostenuto la teoria della illegittimità totale in caso di rilascio.

Chi scrive, oltre che con articoli su questa Rivista, ha ripetutamente espresso tale orientamento anche in una serie di sentenze penali a propria firma. Tra le varie, si cita quella pubblicata per esteso su Rivista penale n. 4/2000 del mese di aprile 2000 la cui massima recita:

«La legge 431/85 (cosiddetta «legge-Galasso») - oggi T.U. D.L.vo n. 490/99 - non prevede nessun tipo di concessione comunale in sanatoria e/o di nulla-osta autorizzativo regionale in sanatoria per le violazioni al suo dettato. La concessione in sanatoria è invece prevista dalla legge 47/85 e riguarda possibilità di sanatoria soltanto ed esclusivamente per i reati tipici connessi inerenti l'aspetto urbanisticoedilizio e non può essere estesa ad altre norme seppur aventi ad oggetto interventi sul territorio sotto altre formulazioni. Consegue che i reati di violazione al vincolo paesaggisticoambientale della legge 431/85 (oggi T.U. D.L.vo n. 490/99) non sono soggetti al regime della concessione in sanatoria (e/o di nulla-osta autorizzativo regionale in sanatoria) e non è dunque possibile una estinzione dei relativi illeciti in sede penale sotto questo profilo. Una eventuale concessione in sanatoria rilasciata sulla base della legge 47/85 che riguardi opere realizzate in area soggetta al vincolo della legge 431/85 (oggi T.U. D.L.vo n. 490/99) e che dunque preveda sanatoria anche per gli aspetti illeciti connessi alla «legge-Galasso» è irrilevante in sede di processo penale nel senso che non può determinare l'estinzione di detti ultimi reati e tale atto dovrà essere oggetto di esame da parte del P.M. per valutarne gli aspetti di eventuale illiceità sotto il profilo penale». (Sentenza Trib. Terni 10 febbraio 2000, est...

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