L'Attuazione del diritto d'accesso agli atti delle imprese d'assicurazione in materia di liquidazione dei danni derivanti dalla responsabilitá civile auto

Riassunto


L'Attuazione del diritto d'accesso agli atti delle imprese d'assicurazione in materia di liquidazione dei danni derivanti dalla responsabilitá civile auto

Il 23 marzo 2004 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del D.M. Attività Produttive 20 febbraio 2004, n. 74 (pubblicato in questa Rivista 2004, 570), sono state disciplinate le modalità d'esercizio del diritto d'accesso agli atti delle imprese d'assicurazione a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione sinistri da parte dei terzi danneggiati, assicurati e contraenti di polizze d'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile legata alla circolazione dei veicoli a motore e natanti, dando così finalmente attuazione, dopo ben tre anni, a quanto fissato in linea di principio dall'art. 3 della L. 5 marzo 2001 n. 57.

Tra le misure fortemente innovatrici della disciplina introdotta da quest'ultima legge, nell'ottica di una maggior trasparenza dei rapporti tra imprese, assicurati e terzi danneggiati in tema di r.c. auto, oltre all'obbligo di pubblicazione da parte delle compagnie dei «premi annuali di riferimento» in base ai diversi profili tariffari (art. 1, L. n. 57/2001), l'art. 3 rubricato «Norme per il diritto d'accesso agli atti delle imprese d'assicurazione», invita, dapprima in termini generali (art. 3, comma primo, «Le imprese d'assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire...»), poi con obbligo specifico (art. 3, comma secondo, «Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa d'assicurazione...

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