Riassunto
Regolamento (CE) n. 305/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004, che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)
REGOLAMENTO (CE) N. 306/2004 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2004 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di poli(etilentereftalato) originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1972/2002 (2 ) ('regolamento di base'), in particolare l'articolo 7, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:A. PROCEDIMENTO 1. Apertura (1) Il 22 maggio 2003 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3 ), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di poli(etilentereftalato) originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese ('RPC') e del Pakistan ('paesi interessati').(2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata nell'aprile 2003 dall'Associazione dei produttori di materie plastiche in Europa (APME) ('il denunziante') per conto di produttori che rappresentano una percentuale maggioritaria, in questo caso più dell'80 %, della produzione comunitaria complessiva di poli(etilentereftalato). La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione, e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.(3) Lo stesso giorno è stata annunciata, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4 ), l'apertura di un riesame intermedio delle importazioni dello stesso prodotto originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan.2. Parti interessate dal procedimento (4) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento il denunziante, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le loro associazioni notoriamente interessate, nonché i rappresentanti dell'Australia, dell'RPC e del Pakistan. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.(5) I produttori denunzianti, gli altri produttori comunitari che hanno collaborato, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le loro associazioni hanno reso note le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.(6) Per consentire ai produttori esportatori dell'RPC di chiedere, eventualmente, il riconoscimento dello status di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale, la Commissione ha inviato i necessari formulari alle società cinesi notoriamente interessate. Otto società hanno chiesto il TEM, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il trattamento individuale, qualora dall'inchiesta fosse emersa una non conformità alle condizioni cui è subordinato il TEM, mentre una società ha chiesto solo il trattamento individuale.(7) Nell'avviso di apertura la Commissione indicava che nell'inchiesta si sarebbe potuto fare ricorso al campionamento. Si è deciso tuttavia di non utilizzare questo metodo poiché il numero di produttori esportatori dell'RPC disposti a collaborare è risultato inferiore al previsto.(8) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte dai sette produttori comunitari indicati nella denuncia, da altri quattro produttori comunitari, da due produttori esportatori australiani, da nove produttori esportatori dell'RPC, da due produttori esportatori del Pakistan, da un importatore collegato a un esportatore australiano e con sede nella CE, da due fornitori, da quattro importatori non collegati e da nove utilizzatori non collegati della Comunità.(9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione provvisoria del dumping e del conseguente pregiudizio ed ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:a) Produttori comunitari -- Aussapol SpA, San Giorgio Di Nogaro (UD), Italia -- Brilen SA, Saragozza, Spagna -- Catalana di Polimers, Barcellona, Spagna -- Dupont Sabanci SA, Middlesbourgh, Regno Unito -- INCA International, Milano, Italia -- KoSa, Francoforte sul Meno, Germania -- M & G Finanziaria Industriale, Milano, Italia -- Tergal Fibres, Gauchy, Francia -- VPI SA, Atene, Grecia -- Voridian, Rotterdam, Paesi Bassi -- Wellman PET Resins, Arnhem, Paesi Bassi 21.2.2004 L 52/5Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT (1 ) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.(...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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Documenti citati
- Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea - Articolo 2
- Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario
- Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario
- Regolamento (CE) n. 1742/2000 della Commissione, del 4 agosto 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia
- Regolamento (CE) n. 306/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di poli(etilentereftalato) originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan
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