CIRCOLARE 18 aprile 2008 , n. 5 - Linee di indirizzo in merito all''interpretazione ed all''appli-cazione dell''articolo 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Legge finanziaria 2008).

Gazzetta Ufficiale numero 155, 04 Luglio 2008Serie Generale › PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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CIRCOLARE 18 aprile 2008 , n. 5 - Linee di indirizzo in merito all''interpretazione ed all''appli-cazione dell''articolo 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Legge finanziaria 2008).

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al Consiglio di Stato - Ufficio del

Segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del

Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato -

Ufficio del segretario generale

Alle agenzie

All'ARAN

Agli enti pubblici non economici

(tramite i Ministeri vigilanti)

Agli enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001)

Agli enti di ricerca (tramite i

Ministeri vigilanti)

Alle istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'universita' e della ricerca)

Alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (tramite il

Ministero dello sviluppo economico)

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione e, per conoscenza

Alla Conferenza dei rettori delle universita' italiane

All'Unioncamere

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni

All'ANCI

All'UPI

1. Premessa.

Le disposizioni speciali in materia di «stabilizzazione» dettate dalla legge 26 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) derogando al principio costituzionale del concorso pubblico come modalita' di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, hanno segnato significativamente la normativa sul reclutamento ordinario del personale nelle amministrazioni pubbliche.

Alla base dell'intervento vi e', come noto, la volonta' del legislatore di porre rimedio alle situazioni irregolari determinatesi come effetto dell'utilizzo del lavoro flessibile per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario, situazioni assimilate a forme di precariato ritenute poco compatibili con i principi che sono alla base dell'organizzazione e del funzionamento delle amministrazioni.

Il parametro di riferimento utilizzato dalle citate leggi finanziarie per individuare le situazioni di irregolarita' di cui sopra e' stato quello della durata triennale del contratto di lavoro a tempo determinato, non sempre idoneo a differenziare situazioni caratterizzate concretamente da un uso improprio del lavoro flessibile. I criteri definiti dalla norma, per quanto approssimativi, hanno conseguit...

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