Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziar...

Gazzetta Ufficiale , 07 Aprile 2006 (numero 82)

Serie Generale - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legato come :



Riassunto


Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.

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Riassunto


Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziar...

Parte I DISPOSIZIONI GENERALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002»;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente: «Attuazione della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite»;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Comitato antiriciclaggio espresso nella seduta del 13 luglio 2004;

Udito il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12 maggio 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. DAGL-27419-10.2.2.l/2/2005 del 23 dicembre 2005;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) «direttiva», la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001;

b) «legge antiriciclaggio», il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;

c) «decreto», il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante: «Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite»;

d) «codice in materia di protezione dei dati personali»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

e) «UIC», l'Ufficio italiano dei cambi;

f) «intermediari», i soggetti indicati nell'articolo 2 del presente reolamento;

g) «intermediari abilitati», i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 4 del decreto;

h) «gruppo», il gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico de1le leggi in materia bancaria e creditizia) e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e disposizioni applicative e il gruppo individuato ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;

i) «personale incaricato», il personale dipendente, i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 e gli agenti assicurativi iscritti, fino all'istituzione del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi previsto dall'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell'albo previsto dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 48;

l) «cliente», il soggetto che compie operazioni o instaura rapporti con gli intermediari;

m) «dati identificativi», il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;

n) «mezzi di pagamento», il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vagl...

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