Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

DOUEIT, 23 Ottobre 2001Serie L

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Riassunto


Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

SEZIONE VI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE Note 1. a) Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2844 o 2845, è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.

1. b) Con riserva delle disposizioni della precedente lettera a) ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2843 o 2846 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce di questa sezione.

2. Con riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci 3004, 3005, 3006, 3212, da 3303 a 3307, 3506, 3707 o 3808 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.

3. I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano:

3. a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;

3. b) presentati nello stesso tempo;

3. c) riconoscibili, per la loro natura o le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

CAPITOLO 28

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI Note 1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:

1. a) gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze;

1. b) le soluzioni acquose dei prodotti della precedente lettera a);

1. c) le altre soluzioni dei prodotti della precedente lettera a), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile e giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

1. d) i prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;

1. e) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c) o d), con aggiunta di...

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