Sentenze nº C-323/93 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 05 Ottobre 1994

Legato come :

Riassunto


1. Gli artt. 86 e 90, n. 1, del Trattato non ostano alla concessione, da parte di uno Stato membro, a centri di inseminazione bovina autorizzati di taluni diritti esclusivi in una zona delimitata.

Infatti, il semplice fatto di creare una posizione dominante mediante la concessione di un diritto esclusivo ai sensi dell' art. 90, n. 1, del Trattato non è di per sé incompatibile con l' art. 86 del Trattato. Uno Stato membro contravviene ai divieti posti da queste due disposizioni solo quando l' impresa di cui trattasi è indotta, col mero esercizio dei diritti esclusivi che le sono attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante. Ciò non si verifica per la disposizione nazionale che si limiti a consentire ai centri d' inseminazione autorizzati in situazione di monopolio legale di esigere dagli allevatori che chiedono loro la fornitura di materiale seminale proveniente da centri di produzione diversi il pagamento delle spese supplementari risultanti da tale scelta. Siffatta disposizione, sebbene lasci ai centri d' inseminazione il compito di fatturare tali spese, non li induce infatti ad esigere spese sproporzionate e quindi a sfruttare abusivamente la loro posizione dominante.

2. L' art. 86 del Trattato va interpretato nel senso che non osta all' imputazione di spese supplementari da parte di centri di inseminazione, autorizzati ad operare in via esclusiva in una zona delimitata, a carico degli utenti che chiedono loro la fornitura di materiale seminale proveniente da centri di produzione di altri Stati membri, purché le dette spese siano state effettivamente sostenute dai centri di inseminazione per soddisfare la richiesta degli utenti.

3. L' art. 36 del Trattato stabilisce una deroga al divieto di restrizioni all' importazione qualora tali provvedimenti siano giustificati fra l' altro da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali. Tuttavia, allorché, in attuazione dell' art. 100 del Trattato, direttive comunitarie dispongono l' armonizzazione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela della salute degli uomini e degli animali e approntano procedimenti comunitari per il controllo della loro osservanza, il ricorso all' art. 36 perde la sua giustificazione. E' però necessario che l' armonizzazione sia completa perché in caso contrario gli Stati membri possono validamente eccepire esigenze sanitarie per ostacolare la libera circolazione delle merci di cui trattasi purché le restrizioni agli scambi intracomunitari siano proporzionate allo scopo perseguito.

4. In una situazione in cui per le condizioni sanitarie degli scambi intracomunitari del materiale seminale bovino non vi è ancora stata un' armonizzazione completa a livello comunitario, gli artt. 30 e 36 del Trattato, considerati nel loro complesso, l' art. 2 della direttiva 77/504, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura, e l' art. 4 della direttiva 87/328, relativa all' ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura, vanno interpretati nel senso che non ostano alla normativa nazionale che imponga agli operatori economici che importano materiale seminale proveniente da uno Stato membro della Comunità di consegnarlo a un centro di inseminazione o di produzione autorizzato.

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Riassunto


Sentenze nº C-323/93 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 05 Ottobre 1994

Motivazione della sentenza

1 Con ordinanza 15 giugno 1993, pervenuta alla Corte il 24 giugno successivo, la Cour de cassation francese (sezione commerciale) ha sollevato, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 5, 86 e 90, n. 1, nonché degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE e all' interpretazione delle direttive del Consiglio 25 luglio 1977, 77/504/CEE, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206, pag. 8), e 18 giugno 1987, 87/328/CEE, relativa all' ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167, pag. 54).

2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra la Société civile agricole du Centre d' insémination de la Crespelle (in prosieguo: il "Centre de la Crespelle") e la Coopérative d' élevage et d' insémination artificielle du département de la Mayenne (in prosieguo: la "Coopérative de la Mayenne").

3 La fecondazione artificiale degli animali in Francia è disciplinata, principalmente dalla legge 28 dicembre 1966, n. 66-1005, sull' allevamento del bestiame (JORF 1996, pag. 11619). In forza dell' ...

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