L'installazione dell'ascensore in immobile condominiale tra innovazioni e modificazioni della cosa comune
Archivio delle locazioni e del condominio › Numero 3-2000, Giugno 2000
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1. Solidarietà e funzione sociale nell'esegesi giuridica dei diritti reali. - 2. Rilievi oggettivi e soggettivi nella distinzione tra modificazioni e innovazioni. - 3. La generale accessibilità come qualitas fundi. - 4. La limitata motilità da patologia individuale ad interesse della collettività. - 5. Tra barriere architettoniche ed ostacoli normativi forse un percorso interpretativo «alternativo».
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Riassunto
L'installazione dell'ascensore in immobile condominiale tra innovazioni e modificazioni della cosa comune
1. Solidarietà e funzione sociale nell'esegesi giuridica dei diritti reali Tra gli strumenti idonei a garantire una sempre più completa attuazione del principio personalistico in tutte le sue accezioni, anche nei rapporti patrimoniali, nell'ambito dei diritti reali - per struttura e tradizione i meno sensibili a questo genere di istanze - molto può offrire la materia condominiale, sia per la coesistenza al suo interno di proprietà pro diviso e pro indiviso, sia per la presenza di spazi volti a consentire l'esercizio di facoltà afferenti ai diritti personali di godimento. Facendo seguire a questa considerazione uno slancio di ottimismo, potrebbe ritenersi che l'eventuale presenza di rapporti lato sensu familiari tra vari condomini andrebbe a costituire un prezioso incentivo per il conseguimento del coraggioso obiettivo consistente nel tradurre nella funzione sociale attribuita alla proprietà quello spirito solidaristico che anima tutto il dettato costituzionale. Per contro - in armonia con passate ma non superate amare considerazioni per cui «nel giardino dei diritti reali non c'è posto per le malattie dei titolari» 1 - la sentenza n. 3508/1999 della Corte di cassazione offre una visione poco confortante e al contempo aderente alla realtà sulle molteplici, lunghe e intricate vicende processuali che possono aver origine nell'ambiente condominiale, e alle quali la combinazione di fattori cui si è fatto cenno apporta ulteriore ed incompatibile linfa vitale. L'intera questione nelle varie diramazioni giudiziarie (ben sei nella specie) in cui negli anni è andata dispiegandosi, verte intorno alla legittimità o meno della installazione, ai sensi dell'art. 1102 c.c., in un edificio originariamente privo, di un ascensore, da parte di un condomino che si è interamente assunto le spese dell'impianto. Si premet...
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