DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1998, n. 422 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472

Riassunto


Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9

luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre

1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472

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Riassunto


DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1998, n. 422 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 3, commi 133, 134, 138, da 143 a 149, 151, 186, 187 e 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti deleghe al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi in materia, rispettivamente, di revisione organica e completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, di istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e di disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale; Visti i decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237, e n. 241, 15 dicembre 1997, n. 446, 4 dicembre 1997, n. 460, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti norme, rispettivamente, in materia di modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, e di disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; Visti i decreti legislativi 23 marzo 1998, n. 56, 10 aprile 1998, n. 137, e 5 giugno 1998, n. 203, con i quali, tra l'altro, sono state dettate, rispettivamente, disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi n. 237, n. 241, n. 446 e n. 472 del 1997; Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o piu' decreti legislativi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1998; Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 ottobre 1998; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

Modifiche alla disciplina in materia di soppressione dei servizi autonomi di cassa

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 1, riguardante la soppressione degli uffici di cassa degli uffici finanziari: 1) al comma 1, le parole: "e dal Dipartimento del territorio" sono soppesse; 2) al comma 2, le parole: "dai suddetti uffici" sono sostituite dalle seguenti: "dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio"; b) nell'articolo 2, comma 1, lettera l), concernente la definizione di entrate, dopo le parole: "di cui all'articolo 1" sono aggiunte le seguenti: ", comma 2"; c) nell'articolo 3, comma 1, concernente la determinazione delle entrate, le parole "dall'ufficio finanziario competente" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ufficio dell'ente creditore"; d) nell'articolo 4, comma 1, riguardante i soggetti incaricati della riscossione, le parole: "nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente" sono soppresse; e) nell'articolo 6 concernente la riscossione di particolari entrate, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: " 3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 2, amministrati dal Dipartimento del territorio, e' effettuata dagli uffici periferici dello stesso Dipartimento.

3-bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalita' di cui all'articolo 4.

3-ter. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione."; f) nell'articolo 7, comma 2, concernente la riscossione coattiva, le parole "amministrate da enti diversi da quelli" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle"; g) nell'articolo 8, concernente i termini e le modalita' per il versamento delle somme riscosse, ai...

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