Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la comunità europea, da una parte, e la repubblica di croazia, dall'altra

DOUEIT, 14 Dicembre 2001Serie L

Legato come :

Riassunto


Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la comunità europea, da una parte, e la repubblica di croazia, dall'altra

14.12.2001 IT L 330/3Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ACCORDO INTERINALE sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la comunità europea, da una parte, e la repubblica di croazia, dall'altra LA COMUNITA` EUROPEA, in appresso denominata 'Comunità', da una parte, e LA REPUBBLICA DI CROAZIA, in appresso denominata 'Croazia', dall'altra,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, è stato firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001.

(2) L'accordo di stabilizzazione e di associazione mira ad instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano alla Croazia di ufficializzare e consolidare i rapporti già instaurati con l'Unione europea.

(3) Occorre garantire lo sviluppo di vincoli commerciali instaurando una relazione contrattuale.

(4) A tal fine, occorre applicare prima possibile, mediante un accordo interinale, le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione riguardanti gli scambi e le questioni commerciali.

(5) Alcune disposizioni in materia di transito del protocollo n. 6 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, relativo al traffico di transito stradale, sono direttamente collegate alla libera circolazione delle merci e vanno pertanto inserite nel presente accordo interinale.

(6) Occorre garantire che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'istituzione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e in mancanza di qualsiasi altra struttura istituzionale contrattuale, venga creato un quadro specifico per contribuire all'attuazione dell'accordo interinale,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITA` EUROPEA -- Louis MICHEL Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri Presidente in esercizio del Consiglio dell'Unione europea -- Christopher PATTEN Membro della Commissione delle Comunità europee LA CROAZIA -- Tonino PICULA Ministro degli affari esteri della Repubblica di Croazia I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

L 330/4 IT 14.12.2001Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C a p i t o l o ITITOLO I Prodotti industriali PRINCIPI GENERALI Articolo 3 (Articolo 16 ASA) Articolo 1 (Articolo 2 ASA) 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei prodotti originari della Comunità o della Croazia elencati nei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

dei principi del diritto internazionale e allo Stato di diritto, nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione 2. Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano né ai economica, che costituiscono parte integrante del presente prodotti tessili né ai prodotti siderurgici di cui al capitolo 72 accordo. della nomenclatura combinata, come specificato agli articoli 9 e 10.

3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal TITOLO II trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Articolo 4 (Articolo 17 ASA) Articolo 2 (Articolo 15 ASA) 1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Croazia sono aboliti all'entrata 1. Nel corso di un periodo della durata massima di sei anni in vigore del presente accordo.

a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo 2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comue in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono nità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito. originari della Croazia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica Articolo 5 (Articolo 18 ASA)la nomenclatura combinata delle merci.

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di 3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate negli riduzioni successive previste dal presente accordo è quello allegati I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la accordo.

fir...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Unione Europea

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società