Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
Gazzetta Ufficiale numero 71, 26 Marzo 1998 › Serie Generale
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Riassunto
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
"Testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio1996, n. 52" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998 - SupplementoOrdinario n. 52 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Visti gli articoli 1, 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega alGoverno per l'attuazione della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, relativa ai servizid'investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enticreditizi;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunionedel 19 dicembre 1997;Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputatie del Senato della Repubblica;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20febbraio 1998;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, delbilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia, di concerto con iMinistri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.EMANA il seguente decreto legislativo:PARTE I DISPOSIZIONI COMUNIArt. 1 Definizioni1. Nel presente decreto legislativo si intendono pera) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successivemodificazioni; b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre1993, n. 385 e successive modificazioni; c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le società e la borsa; d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e diinteresse collettivo; e) "società di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dallebanche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 delT.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale edirezione generale in Italia; f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca,autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale inun medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia; g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca,autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Statoextracomunitario; h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie edextracomunitarie; i) "società di investimento a capitale variabile" (SICAV): la società perazioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente peroggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta alpubblico di proprie azioni; j) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote,di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hannodiritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalitàpreviste dalle regole di funzionamento del fondo; l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborsodelle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate; m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i fondi comunidi investimento e le SICAV; n) "gestione collettiva del risparmio": il sevizio che si realizza attraverso1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento el'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; 2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediantel'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili oimmobili; o) "società di gestione del risparmio": la società per azioni con sede legalee direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettivadel risparmio; p) "società promotrice": la società di gestione del risparmio che svolgel'attività indicata nella lettera n), numero 1); q) "gestore" la società di gestione del risparmio che svolge l'attivitàindicata nella lettera n), numero 2); r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le società di gestione delrisparmio, le SICAV nonchè gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previstodall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzati all'esercizio dei servizi diinvestimento; s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi elencati nelle sezioni Ae C della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitariod'origine; t) "sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a offrire o messaggiopromozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o allasottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce sollecitazione all'investimento laraccolta di d...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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