Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52

Riassunto


Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione

finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio

1996, n. 52

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Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52

"Testo unico delle disposizioni in materia

di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio

1996, n. 52"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998 - Supplemento

Ordinario n. 52

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al

Governo per l'attuazione della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, relativa ai servizi

d'investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo

1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti

creditizi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione

del 19 dicembre 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20

febbraio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia, di concerto con i

Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

EMANA il seguente decreto legislativo:

PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per

a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive

modificazioni; b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385 e successive modificazioni; c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le società e la borsa; d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di

interesse collettivo; e) "società di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle

banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del

T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e

direzione generale in Italia; f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca,

autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in

un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia; g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca,

autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato

extracomunitario; h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed

extracomunitarie; i) "società di investimento a capitale variabile" (SICAV): la società per

azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per

oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al

pubblico di proprie azioni; j) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote,

di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno

diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità

previste dalle regole di funzionamento del fondo; l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso

delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate; m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i fondi comuni

di investimento e le SICAV; n) "gestione collettiva del risparmio": il sevizio che si realizza attraverso

1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento e

l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; 2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante

l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o

immobili; o) "società di gestione del risparmio": la società per azioni con sede legale

e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva

del risparmio; p) "società promotrice": la società di gestione del risparmio che svolge

l'attività indicata nella lettera n), numero 1); q) "gestore" la società di gestione del risparmio che svolge l'attività

indicata nella lettera n), numero 2); r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le società di gestione del

risparmio, le SICAV nonchè gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto

dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzati all'esercizio dei servizi di

investimento; s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi elencati nelle sezioni A

e C della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario

d'origine; t) "sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a offrire o messaggio

promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla

sottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce sollecitazione all'investimento la

raccolta di d...

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