Accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini
DOUEIT, 30 Dicembre 2005 › Serie L
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Accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini
TRADUZIONE ACCORDO sul programma internazionale per la conservazione dei delfini PREAMBOLO LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO,
CONSAPEVOLI CHE, in virtù delle pertinenti disposizioni del diritto internazionale, accolte nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, tutti gli Stati sono tenuti ad adottare le misure che risultino necessarie per la conservazione e la gestione delle risorse marine viventi, ovvero a collaborare con altri Stati nell'adozione delle medesime;ISPIRATE dai principi contenuti nella dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, nonché dal desiderio di applicare i principi e le norme del codice di condotta per una pesca responsabile adottato dalla conferenza FAO nel 1995;SOTTOLINEANDO la volontà politica della comunità internazionale di contribuire a potenziare l'efficacia delle misure di gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite l'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, adottato dalla conferenza FAO nel 1993;PRENDENDO NOTA del fatto che la 50a assemblea generale delle Nazioni Unite, conformemente alla risoluzione A/RES/50/24, ha adottato l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (l''accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici transzonali e gli stock ittici altamente migratori');CONFERMANDO gli impegni stabiliti nell'accordo di La Jolla del 1992 e nella dichiarazione di Panama del 1995;INSISTENDO sull'obiettivo di eliminare la mortalità dei delfini nella pesca tonniera con reti da circuizione a chiusura nel Pacifico orientale e di trovare sistemi ecologicamente corretti per la cattura dei tonni albacora di grandi dimensioni che non coinvolgano i delfini;CONSIDERANDO l'importanza della pesca tonniera come fonte di alimentazione e di reddito per le popolazioni delle parti e il fatto che le misure di conservazione e di gestione devono rispondere a queste esigenze e tener conto del proprio impatto socioeconomico;RICONOSCENDO la drastica riduzione della mortalità accidentale di delfini ottenuta grazie all'accordo di La Jolla;CONVINTE, sulla base dei dati scientifici, che la tecnica per la pesca del tonno in associazione coi delfini, nel rispetto delle norme e delle procedure stabilite nell'accordo di La Jolla e accolte nella dichiarazione di Panama, costituisce un metodo efficace per la protezione dei delfini e l'uso razionale delle risorse tonniere nel Pacifico orientale;RIAFFERMANDO che la cooperazione multilaterale costituisce il mezzo più efficace per conseguire gli obiettivi della conservazione e dell'uso sostenibile delle risorse marine viventi;L 348/28 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.12.2005DECISE a garantire la sostenibilità degli stock di tonno nel Pacifico orientale e a ridurre progressivamente a livelli prossimi allo zero la mortalità accidentale di delfini nella pesca tonniera praticata in detto oceano, nonché ad evitare, ridurre e minimizzare le catture accidentali e i rigetti in mare di novellame di tonno e le catture accidentali di specie non bersaglio, tenendo conto delle interrelazioni tra le specie all'interno dell'ecosistema,HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:Articolo I Definizioni Ai fini del presente accordo, s'intende per:1) 'tonno', le specie del sottordine Scombroidei (Klawe, 1980) ad eccezione del genere Scomber;2) 'delfini', le specie della famiglia Delphinidae associate alla pesca del tonno albacora nella zona di applicazione dell'accordo;3) 'nave', un'imbarcazione che esercita la pesca tonniera con reti da circuizione a chiusura;4) 'parti', gli Stati o le organizzazion...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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