Regolamento (CE) n. 811/2008 della Commissione, del 13 agosto 2008, che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche
DOUEIT, 14 Agosto 2008 › Serie L
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Regolamento (CE) n. 811/2008 della Commissione, del 13 agosto 2008, che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche
REGOLAMENTO (CE) N. 811/2008 DELLA COMMISSIONE del 13 agosto 2008 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicem bre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica, considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione di alcune specie nella Comunità, alle con dizioni ivi previste alle lettere da a) a d). Il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (2) ha inoltre stabilito le disposizioni applicative per tali restrizioni.(2) L'elenco delle specie la cui introduzione nella Comunità è sospesa è stato da ultimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1037/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (3).(3) Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consu lenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di alcune specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne ve nisse sospesa l'introduzione nella Comunità a partire da alcuni paesi di origine. È pertanto opportuno sospendere l'introduzione delle seguenti specie:-- Falco cherrug proveniente da Armenia, Bahrein, Iraq,Mauritania e Tagikistan; Ovis vignei bocharensis prove niente dall'Uzbekistan, -- Odobenus rosmarus proveniente dalla Groenlandia, -- Accipiter erythropus, Aquila rapax, Gyps africanus,Lophaetus occipitalis e ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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