Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)

DOUEIT, 21 Giugno 2003Serie L

Legato come :

Riassunto


Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 1059/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 maggio 2003 relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, vista la proposta della Commissione (1 ), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2 ), visto il parere del Comitato delle regioni (3 ), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4 ), considerando quanto segue:

(1) Gli utenti delle statistiche manifestano una sempre maggiore necessità di armonizzazione, al fine di disporre di dati comparabili in tutta l'Unione europea. Per funzionare, il mercato interno necessita di standard statistici applicabili alla raccolta, alla trasmissione e alla pubblicazione di statistiche nazionali e comunitarie, in modo da fornire a tutti gli operatori del mercato unico dati statistici comparabili. In tale contesto le classificazioni costituiscono uno strumento importante per la rilevazione, la compilazione e la diffusione di statistiche comparabili.

(2) Le statistiche regionali sono un elemento fondamentale del sistema statistico europeo. Esse sono utilizzate per molteplici scopi. Per molti anni le statistiche regionali europee sono state rilevate, compilate e diffuse in base a una classificazione regionale comune detta 'Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica' (in seguito denominata NUTS). È opportuno che tale classificazione regionale sia ora fissata in un quadro giuridico e siano stabilite regole chiare per le sue future modifiche. La classificazione NUTS non dovrebbe precludere l'esistenza di altre suddivisioni e classificazioni.

(3) Di conseguenza, tutte le statistiche che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, suddivise in unità territoriali, dovrebbero avvalersi della classificazione NUTS, ove opportuno.

(4) Per l'analisi e la diffusione la Commissione dovrebbe ricorrere alla classificazione NUTS per tutte le statistiche classificate per unità territoriali, ove opportuno.

(5) Per le statistiche regionali sono necessari vari livelli, a seconda della finalità per cui sono elaborate a livello nazionale ed europeo. È quindi opportuno disporre di almeno tre livelli gerarchici di dettaglio nella classificazione regionale europea NUTS. Gli Stati membri potrebbero ...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Unione Europea

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società