Decisione della Commissione, del 16 settembre 1998, relativa ad un procedimento di applicazione del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso VII/AMA/11/98 - Norme italiane sulla ripartizione del traffico all'interno del sistema aeroportuale di Milano) [notificata con il numero C(1998) 2625] (1)

DOUEIT, 12 Dicembre 1998Serie L

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Decisione della Commissione, del 16 settembre 1998, relativa ad un procedimento di applicazione del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso VII/AMA/11/98 - Norme italiane sulla ripartizione del traffico all'interno del sistema aeroportuale di Milano) [notificata con il numero C(1998) 2625] (1)

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 12. 12. 98L 337/42

COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 settembre 1998 relativa ad un procedimento di applicazione del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso VII/AMA/11/98 -- Norme italiane sulla ripartizione del traffico all'interno del sistema aeroportuale di Milano) [notificata con il numero C(1998) 2625] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/710/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (1 ) modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, sentito il comitato istituito dall'articolo 11 di detto regolamento, considerando quanto segue:

ANTEFATTI I (1) Il 16 febbraio 1998 i vettori aerei British Airways, Iberia, Lufthansa, Olympic Airways,

Sabena, Scandinavian Airlines System e TAP Air Portugal hanno presentato alla Commissione una domanda congiunta di adozione di una decisione ai seguenti fini:

i) dichiarare le norme italiane sulla ripartizione del traffico all'interno del sistema aeroportuale di Milano (in prosieguo: 'le norme italiane') incompatibili con il diritto comunitario, in particolare con il regolamento (CEE) n. 2408/92;

ii) imporre all'Italia di disapplicare tali norme e di emanare altre norme pienamente conformi al diritto comunitario.

(2) Il 15 aprile 1998 l'Air France ha comunicato alla Commissione la propria adesione alla denunzia dei vettori summenzionati.

(3) Il 22 aprile 1998 i vettori denunzianti hanno presentato alla Commissione una domanda aggiuntiva in cui chiedevano che fosse assunta una decisione provvisoria, preliminare a qualsiasi decisione di merito sulle norme italiane, volta ad impedire che tali norme avessero effetto prima che fossero predisposti adeguati collegamenti di trasporto con l'aeroporto di Malpensa.

(1) GU L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee12. 12. 98 L 337/43 (4) Il 27 maggio 1998 l'Austrian Airlines ha presentato alla Commissione una domanda separata avente identico oggetto della domanda iniziale e della domanda aggiuntiva presentate dai vettori denunzianti e fondata sui medesimi motivi.

II (5) Il sistema aeroportuale di Milano comprende gli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio (Bergamo). Sull'aeroporto di Linate, che è situato a 10 km dal centro urbano, si concentra la maggior parte del traffico nazionale e internazionale intracomunitario. L'aeroporto di Linate ha gravi carenze di capacità, atteso che nel 1997 è stato utilizzato da 14,2 milioni di passeggeri mentre la sua capacità ottimale è stimata nell'ordine di 8 milioni di passeggeri. Sull'aeroporto di Malpensa, situato a 53 km dal centro della città, si concentrano tutti i voli intercontinentali in quanto i limiti di operatività di Linate impediscono tali voli da quest'ultimo aeroporto. Solo pochi voli intracomunitari sono serviti dall'aeroporto di Malpensa dato che i passeggeri tendenzialmente preferiscono l'aeroporto di Linate per la sua vicinanza a...

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