Conclusioni nº C-208/05 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 05 Ottobre 2006

Legato come :

Riassunto


Libera circolazione dei lavoratori - Libera prestazione di servizi - Buoni per la mediazione di lavoro (Vermittlungsgutschein) che consentono alle persone in cerca di lavoro di essere esonerate dall-obbligo di versare il compenso a un-agenzia di collocamento privata - Condizione per la quale l-impiego trovato dall-agenzia di collocamento privata dev-essere soggetto ai contributi previdenziali obbligatori nel territorio tedesco-

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Riassunto


Conclusioni nº C-208/05 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 05 Ottobre 2006

1.        Nell-ambito della liberalizzazione delle attività relative al collocamento di manodopera, le agenzie di collocamento private svolgono un ruolo sempre più importante nel funzionamento del mercato del lavoro degli Stati membri dell-Unione europea ( 2 ). Tale ruolo è riconosciuto anche a livello internazionale ( 3 ).

2.        Nel presente procedimento pregiudiziale si chiede alla Corte di interpretare varie disposizioni del diritto comunitario in relazione a un sistema di promozione del lavoro vigente in Germania dal 2002.

3.        Tale sistema consiste nella concessione, da parte della Bundesagentur für Arbeit (agenzia federale per l-impiego; in prosieguo: la «Bundesagentur»), alle persone in cerca di lavoro di un buono per l-intermediazione di lavoro che consente loro di essere esonerate, almeno in parte, dall-obbligo di remunerare l-agenzia di collocamento privata cui si sono rivolte per trovare lavoro.

I -    Ambito normativo

A -     Diritto comunitario

4.        Oltre agli artt. 18 CE, 39 CE, 49 CE, 50 CE e all-art. 87 CE, in combinato disposto con gli artt. 81 CE, 85 CE e 86 CE, le questioni pregiudiziali in esame riguardano gli artt. 3 e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all-interno della Comunità ( 4 ). In questa sede mi limiterò a citare queste due disposizioni del diritto comunitario derivato.

5.        L-art. 3 del regolamento n. 1612/68 dispone quanto segue:

«1.      Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro:

-        che limitano o subordinano a condizioni non previste per i nazionali la domanda e l-offerta d-impiego, l-accesso all-impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri;

-        o che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall-impiego offerto.

(-)».

6.        L-art. 7 del medesimo regolamento è del seguente tenore:

«1.      Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2.      Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

(-)».

B -     Diritto nazionale

7.        L-art. 296 del libro III del codice della sicurezza sociale - promozione del lavoro (Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung)( 5 ), intitolato «Contratto di mediazione di lavoro tra un intermediario e una persona in cerca di lavoro», dispone, al n. 1, che il contratto con cui un intermediario assume l-obbligo di procacciare un posto di lavoro a una persona in cerca di lavoro dev-essere redatto per iscritto e deve indicare, in particolare, il corrispettivo per l-intermediario.

8.        Ai sensi dell-art. 296, n. 2, dell-SGB III, la persona in cerca di lavoro è obbligata a versare il corrispettivo dovuto all-intermediario solo qualora, in conseguenza dell-attività di quest-ultimo, s...

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