Riassunto
Decisione della Commissione, del 3 dicembre 2004, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [notificata con il numero C(2004) 4553] (1)
COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2004 che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [notificata con il numero C(2004) 4553] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/850/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare gli articoli 5 e 6, considerando quanto segue:
(1) La decisione 2002/308/CE della Commissione (2) stabilisce gli elenchi delle zone riconosciute e degli allevamenti ittici riconosciuti situati in zone non riconosciute per quanto riguarda certe malattie dei pesci.(2) L'Austria, la Germania, l'Italia e la Spagna hanno presentato i documenti giustificativi richiesti, per quanto riguarda la VHS e la IHN, per la concessione dello status di aziende riconosciute situate in zone non riconosciute a certi allevamenti ittici nel loro territorio. La documentazione fornita dimostra che tali allevamenti soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE.Pertanto, essi posseggono i requisiti per ottenere lo status di azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta e devono essere aggiunti nell'elenco delle aziende riconosciute.(3) L'Italia ha notificato un focolaio di VHS in una parte di una zona continentale precedentemente considerata esente dalla malattia. Di conseguenza, la zona non soddisfa più le condizioni previste dall'articolo 5 della direttiva 91/67/...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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Documenti citati
- Directiva 91/67/CEE del Consejo, de 28 de enero de 1991, relativa a las condiciones de policía sanitaria aplicables a la puesta en el mercado de animales y de productos de la acuicultura
- Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata)
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