Decisione della Commissione, del 7 marzo 2006, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [notificata con il numero C(2006) 683] (1)

DOUEIT, 17 Marzo 2006Serie L

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Decisione della Commissione, del 7 marzo 2006, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [notificata con il numero C(2006) 683] (1)

II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2006 che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [notificata con il numero C(2006) 683] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/214/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacultura (1), in particolare gli articoli 5 e 6, considerando quanto segue:

(1) La decisione 2002/308/CE della Commissione (2) reca gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute, per quanto concerne determinate malattie, e situate in zone non riconosciute.

(2) L'Italia ha presentato i documenti giustificativi richiesti per ottenere per talune zone del suo territorio lo status di zona riconosciuta per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN). In alcune di queste zone, a causa del particolare ciclo produttivo delle aziende che vi sono ubicate, è impossibile effettuare il campionamento a norma della decisione 2001/183/CE della Commissione, del 22 febbraio 2001, che stabilisce i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la decisione 92/532/CEE (3).

(3) Tale tipo di produzione non era previsto all'epoca dell'elaborazione della decisione 2001/183/CE. Tuttavia dalla documentazione prodotta risulta che tali zone assicurano condizioni di polizia sanitaria equivalenti a quelle delle zone in cui il campionamento è stato effettuato conformemente alla decisione 2001/183/CE. Di conseguenza tali zone soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 91/67/CEE. Esse possono quindi ottenere lo status di zona riconosciuta ed è opportuno inserirle nell'elenco delle zone riconosciute.

(4) La Francia ha presentato i documenti giustificativi richiesti per ottenere per talune zone del suo territorio lo status di zona riconosciuta per quanto co...

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