L'amministratore del condominio




Riassunto


1. Le norme del codice civile. - 2. La figura dell'amministratore, il suo ruolo: i requisiti personali e professionali dell'amministratore. - 3. La possibilità di nomina ad amministratore di società di capitale e società di persone. Il caso della pluralità di amministratori. - 4. Le prestazioni dell'amministratore. Prestazioni ordinarie e straordinarie. Il mansionario. - 5. Il compenso dell'amministratore. Prestazioni ordinarie e straordinarie. Criteri di computo e determinazioni del compenso. - 6. La rappresentanza sostanziale dell'amministratore: possibilità e limiti di assunzione di obblighi nei confronti dei terzi in rappresentanza di condomini. - 7. La cessazione dell'incarico. Le diverse ipotesi: scadenza del mandato, revoca (giudiziale/ stragiudiziale) dall'incarico. Dimissioni dell'amministratore. La prorogatio dei poteri dopo la cessazione dall'incarico: dovere o potere dell'amministratore di continuare la gestione? E con quali limiti? - 8. La pubblicità - ai fini della conoscenza da parte dei terzi - della persona e dei poteri dell'amministratore.

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Riassunto


L'amministratore del condominio

Relazione svolta al XIV Convegno del Coordinamento legali della Confedilizia tenutosi a Piacenza l'11 settembre 2004.

1. Le norme del codice civile

La figura dell'amministratore delle cose comuni è prevista dagli artt. 1105, 1106 in tema di comunione, 1129, 1130, 1131 e 1133, 1135 c.c. nonché degli artt. 63, 64, 65, 66, 71 delle disposizioni in attuazione in tema di condominio.

La legge prevede che, nella comunione, tutti i partecipanti abbiano diritto di concorrere all'amministrazione della cosa comune e che a maggioranza dei partecipanti possa essere formulato un regolamento di condominio e l'amministrazione possa essere delegata ad un amministratore scelto tra i condomini, oppure anche tra persone estranee al condominio.

Nel condominio, se i partecipanti sono più di quattro la nomina dell'amministratore è obbligatoria. Questi rimane in carica un anno e può essere revocato dall'assemblea in ogni tempo.

Può anche essere revocato dall'Autorità Giudiziaria su richiesta anche di un solo condomino se non presenta il conto della gestione per due anni, se vi sono sospetti di gravi irregolarità, e se non provvede ad avvisare immediatamente l'assemblea nel caso di citazione contenente richieste che esorbitano dai poteri conferitigli dalla legge.

La nomina e la revoca dell'amministratore sono annotate, recita l'ultimo comma dell'art. 1129 in apposito registro che a mente dell'art. 71 delle disposizioni preliminari al codice civile è tenuto presso l'associazione professionale dei proprietari di casa.

I compiti dell'amministratore sono dettagliatamente indicati dalla legge: esecuzione delle delibere dell'assemblea condominiale, cura dell'osservanza del regolamento di condominio, disciplina dell'uso delle cose comuni e delle prestazioni dei servizi nell'interesse comune in modo che ne sia assicurato a tutti i condomini il miglior godimento; riscossione dei contributi ed erogazione delle spese correnti per la manutenzione ordinaria delle parti e l'esercizio dei servizi comuni; compimento degli atti conservativi dell'edificio; redazione del conto della gestione alla fine di ciascun anno.

Nei limiti dei poteri conferitigli dalla legge, dal regolamento e dall'assemblea, ha la rappresentanza del condominio e può agire in giudizio sia contro i condomini che contro i terzi.

Può essere a sua volta convenuto ...

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