L'imputabilità dei minori

Rivista penaleNumero 11-2003, Novembre 2003

Legato come :

Riassunto


1. I minori degli anni quattordici. 2. I minori ultraquattordicenni. 2.1. Lo sviluppo intellettuale. 2.2. Incidenza dei fattori socio-ambientali sullo sviluppo cognitivo e sulla maturità del minore. 3. La disciplina del codice. 4. Accertamento della capacità del minore ultraquattordicenne. 5. Condizioni patologiche del minore.

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Riassunto


L'imputabilità dei minori

1. I minori degli anni quattordici.

Il codice Rocco 1 fissa la soglia dell'imputabilità al quattordicesimo anno di età, stabilendo all'articolo 97 che «non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni». La disposizione in commento esclude, quindi, in maniera assoluta, la responsabilità penale del minore di anni quattordici per difetto di imputabilità.

Gli accertamenti sull'età 2 possono essere effettuati tramite ricerche anagrafiche o documentali, indagini collegate al possesso di stato utilizzabili anche a fini civili, nonché sulla base di criteri della scienza auxologica 3.

In caso di incertezza sull'età dell'imputato minore, l'autorità giudiziaria è tenuta ex articolo 67 c.p.p., a trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; il dubbio, infatti, si risolve a favore dell'imputato 4.

A confronto, il codice Zanardelli prevedeva un limite di età molto più basso riconoscendo la presunzione assoluta di non imputabilità solo ai minori di nove anni 5. Tale limite non era sorretto da riferimenti a discipline psicologiche ma era ispirato a mere esigenze di difesa sociale mortificando, così, la giustizia minorile a un puro e semplice affare di polizia.

Non che siano mancate recentemente proposte dirette a modifiare il limite dei quattordici anni: a ben vedere, però, la riduzione della soglia a dodici anni non corrisponderebbe, né all'esperienza reale, né alla realtà giudiziaria, da cui si evince l'immaturità di un minore quattordicenne. La spiegazione di tali iniziative, allora, non è da ricercare in esigenze psicologiche o pedagogiche, bensì in istanze di dubbia valenza politico-criminale; essendo, peraltro, tutto da dimostrare che all'abbattimento della soglia dei quattordici anni corrisponda una reale possibilità di contenimento della criminalità minorile. Tuttavia, anche ammettendo una qualche efficacia nella prevenzione dei reati, l'abbassamento dell'età imputabile si porrebbe in aperto contrasto con le norme della Cost...

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