Riassunto
Decisione della Commissione, del 26 luglio 2005, che modifica lallegato XII, appendice B, dellatto di adesione del 2003 riguardo ad alcuni stabilimenti dei settori della pesca, delle carni e del latte in Polonia [notificata con il numero C(2005) 2813] (1)
(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea) DECISIONE 2005/592/PESC DEL CONSIGLIO del 29 luglio 2005 relativa all'attuazione della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, vista la posizione comune 2004/161/PESC (1), in particolare l'articolo 6, unitamente all'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, considerando quanto segue:
(1) Con la posizione comune 2004/161/PESC il Consiglio ha adottato misure, tra l'altro, per impedire l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri delle persone fisiche coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe e ne ha altresì imposto il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.(2) Il 13 giugno 2005 il Consiglio ha adottato la decisione 2005/444/...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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