Riassunto
I. L. 12 giugno 2003, n. 134. Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 136 del 14 giugno (...)
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Riassunto
Legislazione
I. L. 12 giugno 2003, n. 134. Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 136 del 14 giugno 2003). 1. 1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: «1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1 bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi de...
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